Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1049-1051

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 18 luglio 2003, n. 259 (c.c. 2 luglio 2003). Pres. Zagrebelsky - Rel. Bile - Lionetti c. Comune di Roma

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Competenza - Giudice del luogo della commessa violazione e non del luogo di residenza dell'opponenteContrasto con i principi del giusto processo e di imparziale amministrazione e con il diritto di difesa - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata nella parte in cui, nelle controversie contro ordinanze-ingiunzioni e verbali di contestazione, obbliga l'opponente ad adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché quello di residenza del ricorrente. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22) (1).

    (1) Con sentenza 6 febbraio 2002, n. 20, in Giur. cost. 2002, 157, questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la q.l.c. - sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma 2 Cost. - dell'art. 22, L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui attribuisce la competenza per territorio sulle controversie contro le ordinanze-ingiunzioni al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché al giudice del luogo di residenza del ricorrente in opposizione. Analoga questione è stata ritenuta inammissibile con riguardo ai parametri di cui agli artt. 11 e 25 Cost. dalle sentenze: Corte cost. 14 marzo 2003, n. 75, ivi 2003, f. 2 e Corte cost. 19 novembre 2002, n. 459, ivi 2002, f. 6.

(Omissis). - Ritenuto che nel corso di un giudizio - proposto, ai sensi dell'art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in opposizione avverso contestazioni di violazioni di norme del codice della strada, commesse fuori dalla circoscrizione territoriale del giudice adito, nel cui ambito, invece, risiede l'opponente - il Giudice di pace di Santhià, con ordinanza emessa il 14 settembre 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 22, «nella parte in cui [nelle controversie contro ordinanze-ingiunzioni e verbali di contestazione] obbliga l'opponente ad adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta violazione, anziché di quello di residenza del ricorrente»;

che - affermata la rilevanza della sollevata questione, dovendo egli altrimenti dichiarare la propria incompetenza territoriale nel giudizio a quo - il rimettente, a sostegno della non manifesta infondatezza, fa proprie e trascrive pressoché integralmente le motivazioni di diritto svolte dal Giudice di pace di Orbetello in altro incidente di costituzionalità (dichiarato dalla Corte manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, con l'ordinanza n. 20 del 2002);

che, in particolare, il giudice a quo - premesso che l'art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), ha riattribuito al giudice di pace la competenza per materia sulle...

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