Decisioni della Corte

Pagine495-497

Page 495

@CORTE COSTITUZIONALE 21 luglio 2004, n. 253 (ud. 8 luglio 2004). Pres. Zagrebelsky - Rel. Neppi Modona - Imp. X.

Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere- Durata - Termini di fase - Calcolo - Custodia cautelare all'estero dell'estradando - Mancato computo - Disparità di trattamento rispetto al sottoposto e misura cautelare in Italia - Illegittimità costituzionale parziale.

È costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 13 Cost., l'art. 722 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice. (C.p.p., art. 722) (1).

    (1) La sentenza Cass. pen., sez. un., 13 maggio 2003, Cartidi, richiamata nella parte motiva della sentenza de qua si trova pubblicata in questa Rivista 2003, 327.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Con ordinanza in data 8 ottobre 2003 la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 722 del codice di procedura penale, «nella parte in cui prevede che la custodia cautelare all'estero dell'estradando non rileva ai fini del computo dei termini di fase».

La Corte di cassazione premette: - che nei confronti di un imputato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, era stata emessa ordinanza di custodia cautelare rimasta ineseguita e che l'imputato era poi stato tratto in arresto in Olanda il 29 marzo 1999, a seguito di richiesta di estradizione avanzata dall'autorità giudiziaria italiana;

- che successivamente l'imputato era stato condannato con sentenza del 16 settembre 1999 dal Tribunale di Lecce alla pena di 14 anni di reclusione, sentenza confermata dalla Corte di appello di Lecce, che aveva ridotto la pena a 12 anni di reclusione, e poi annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 1 luglio 2002;

- che l'imputato era stato estradato dall'Olanda solo il 9 gennaio 2003 e che da tale data era detenuto in Italia;

- che l'imputato aveva presentato richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, in quanto a seguito della regressione del procedimento in grado di appello dopo l'annullamento disposto dalla Cassazione risultava ormai superato il doppio dei termini di fase;

- che tale richiesta era stata respinta sia dalla Corte di appello che dal Tribunale del riesame, sul presupposto che il dettato dell'art. 722 c.p.p. fa riferimento esclusivamente al termine complessivo e che pertanto il termine di fase doveva essere calcolato esclusivamente a partire dal momento in cui l'imputato era stato arrestato nel territorio italiano, cioè a far data dal 9 gennaio 2003;

- che il difensore dell'imputato aveva proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e l'errata applicazione degli artt. 303, 304 e 722 c.p.p., osservando, anche alla luce delle recenti decisioni interpretative della Corte costituzionale, «le quali si riverberano necessariamente sulla interpretazione ed applicazione dell'art. 722...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT