Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE 28 maggio 2004, n. 155. Pres. Zagrebelsky - Rel. Amirante - G.B c. G.L.

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Sospensione - Disposta ex art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 122 - Violazione ex artt. 3, 24, 42 e 111 Cost. - Infondatezza della questione.

Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del D.L. 20 giugno 2002, n. 122 (convertito con L. 1 agosto 2002, n. 185) laddove - nel prorogare ulteriormente al 30 gennaio 2003 la sospensione delle esecuzioni a favore dei conduttori in possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 20, della L. n. 388/2000 - finisce per: a) determinare una disparità di trattamento tra esecutanti che agiscono per il rilascio contro conduttori che versino in una delle condizioni di cui all'art. 80 cit. rispetto ad esecutanti nei cui confronti la detta sospensione non può essere invocata; b) determinare una paralisi della tutela esecutiva per un consistente lasso di tempo; c) danneggiare di fatto i soggetti di età avanzata e i portatori di handicap grave nella futura ricerca di una casa da prendere in locazione; d) manifestare una tendenza del legislatore ad utilizzare lo strumento della sospensione in via ordinaria, anziché come strumento eccezionale, per affrontare il problema degli alloggi. (D.L. 20 giugno 2002, n. 122, art. 1) (1).

    (1) La relativa ordinanza di rinvio Trib. Firenze, 3 gennaio 2003 trovasi pubblicata in questa Rivista 2003, 37.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 3 gennaio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, primo (recte: secondo) comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti di edilizia e di espropriazione), convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 185.

Premette il giudice a quo che in un procedimento di opposizione all'esecuzione (in corso dinanzi a lui) relativa a convalida di sfratto pronunziata in data 11 marzo 1993 per la scadenza del 30 giugno 1991, per la quale l'esecuzione era stata fissata all'11 marzo 1994 e successivamente, in base all'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nuovamente fissata, con intervento della forza pubblica, per il giorno 2 aprile 2003, il conduttore-opponente - deducendo di essere ultrasessantacinquenne e di non disporre di un reddito...

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