Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 19 luglio 2004, n. 242. Pres. Zagrebelsky - Rel. Contri - Iasella c. Pieri.

Nuova legge sulle locazioni abitative - Pattuizione di canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato - Nullit‡ parziale del contratto - Diritto del conduttore di ripetere l'indebito - Denunciata irragionevolezza e discriminazione in danno del locatoreManifesta inammissibilit‡ della questione.

» manifestamente inammissibile la questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, nella parte in cui tali disposizioni sanciscono (art. 13, primo comma) la nullit‡ parziale del contratto di locazione come conseguenza della sua mancata registrazione e riconoscono di conseguenza (art. 13, secondo comma) il diritto del conduttore di ripetere le somme versate in eccedenza rispetto al canone del contratto registrato. (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13) (1).

    (1) L'ordinanza di rinvio Trib. La Spezia 16 ottobre 2003, trovasi pubblicata in Gazzetta Ufficiale, I™ serie spec. 2004, n. 8.

(Omissis). - Ritenuto che il Tribunale di La Spezia, con ordinanza emessa il 16 ottobre 2003, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nella parte in cui tali disposizioni ´sanciscono (art. 13, primo comma) la nullit‡ parziale del contratto di locazione come conseguenza della sua mancata registrazione e riconoscono di conseguenza (art. 13, secondo comma) il diritto del conduttore a ripetere le somme versate in eccedenza rispetto al canone del contratto registratoª; che il giudice a quo, dopo aver descritto la fattispecie al suo esame, qualificandola come una ipotesi di simulazione relativa, reputa inapplicabile la disciplina dell'art. 1414 del codice civile, in quanto l'art. 13 della legge n. 431 del 1998 stabilisce la nullit‡ di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato ed esclude quindi la possibilit‡ di attribuire effetti al contratto non registrato, sebbene realmente voluto dalle parti; che, ad avviso del rimettente, sarebbe irragionevole ed in contrasto con il principio di eguaglianza una siffatta previsione, in quanto la sanzione di nullit‡ del contratto dissimulato e la...

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