I. Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 14 marzo 2003, n. 74 (c.c. 12 febbraio 2003). Pres. Chieppa - Rel. Bile - Metafune c. Prefetto di Rimini

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione provvisoria - Mancata limitazione del provvedimento sospensivo prefettizio ai soli conducenti per i quali il possesso della patente Ë obbligatorio - Lamentata irragionevolezza - Questione manifestamente inammissibile di legittimit‡ costituzionale.

» manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 223, comma 2, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) laddove non prevede che il prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente di guida limitatamente ai conducenti di veicoli per i quali Ë obbligatorio il possesso della patente di guida. (Nuovo c.s., art. 223) (1).

    (1) Nulla in termini.

(Omissis). - Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 febbraio 2002, il Giudice di pace di Rimini, ´rilevato come l'istanza concernente la questione di legittimit‡ costituzionale sia rilevante e non manifestamente infondataª, ha censurato - in riferimento all'art. 3 della Costituzione [non esplicitamente evocato] - l'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in quanto ´non appare conforme al principio di ragionevolezza laddove non prevede che il prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente di guida limitatamente ai soli conducenti di veicoli per i quali Ë obbligatorio il possesso della patente di guidaª;

che nel giudizio cosÏ promosso Ë intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso...

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