Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine131-134

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@CORTE COSTITUZIONALE 11 luglio 2003, n. 233. Pres. Chieppa - Rel. Marini - Manetti ed altri c. Ingretolli ed altri.

Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Danno morale - Danno discendente da reato - Danno da sinistro stradale - Responsabilità affermata in base ad una presunzione di legge - Ritenuta esclusione del risarcimento del danno morale - Questione infondata di legittimità costituzionale.

Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui escluderebbe la risarcibilità del danno non patrimoniale qualora la responsabilità dell'autore del fatto, corrispondente ad una fattispecie astratta di reato, venga affermata in base ad una presunzione di legge. (C.c., art. 2059) (1).

    (1) L'ampia e chiarificatrice motivazione della sentenza in epigrafe conferma l'orientamento ormai preponderante nella giurisprudenza della S.C. secondo cui alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui agli artt. 2051 e 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato. In tal caso v. Cass. civ. 12 maggio 2003, n. 7283, pubblicata in questa Rivista 2003, 1061; Cass. civ. 12 maggio 2003, n. 7182, ivi 2003, 938; Cass. civ. 12 maggio 2003, n. 7281, ivi, 936. A tutto ciò si aggiunga che ormai, grazie ad altri interventi del giudice di legittimità (Cass. civ. 31 maggio 2003, n. 8828, ivi 2000, 1060), il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. non si identifica più nel solo danno morale soggettivo ma ricomprende «ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesioni di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. In dottrina, v. P. ZIVIZ, Il nuovo volto dell'art. 2059 c.c., in Resp. civ. e pen. 2003, 1041.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Il Tribunale di Roma, con ordinanza dell'11 maggio 2002, depositata il 20 giugno 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c.

In punto di rilevanza, il rimettente espone di doversi pronunciare su domande di risarcimento del danno morale avanzate dagli eredi di persone decedute in un sinistro stradale nei confronti dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stesso. Aggiunge che nessuna delle parti è riuscita a superare la presunzione di colpa in pari misura concorrente posta a carico di ciascuno dei conducenti dall'art. 2054, secondo comma, c.c., cosicché le suddette domande risarcitorie dovrebbero essere respinte, stante la limitazione posta dall'art. 2059 c.c., dovendo - per diritto vivente - escludersi la risarcibilità, ex art. 185 c.p., del danno morale nel caso in cui la responsabilità dell'autore del fatto illecito, pur astrattamente costituente reato, sia accertata in base ad una presunzione di legge e non in base all'oggettiva ricostruzione del fatto.

La previsione di risarcibilità del danno non patrimoniale nei soli casi previsti dalla legge, contenuta nella norma impugnata, sarebbe tuttavia lesiva del diritto fondamentale dell'individuo alla serenità morale, tutelato dall'art. 2 Cost., oltre ad essere fonte di inique ed ingiustificate disparità di trattamento, tali da violare il principio di eguaglianza. Sotto altro aspetto, essa avrebbe prodotto - per effetto di orientamenti giurisprudenziali nel tempo consolidatisi - ingiustificate duplicazioni risarcitorie, contrastanti con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, rispetto al tertium comparationis rappresentato dall'art. 2043 c.c.

Con riguardo al primo dei profili considerati, il rimettente osserva che la norma impugnata si fonderebbe, in definitiva, sull'assunto secondo cui i diritti della personalità non costituiscono elementi del patrimonio del titolare e la loro lesione non darebbe perciò luogo a risarcimento.

Siffatto assunto non potrebbe tuttavia trovare cittadinanza nell'ordinamento costituzionale, posto che tutti i diritti della personalità, nessuno escluso, ricevono tutela dagli artt. 2 e 3 Cost., come è del resto riconosciuto sia dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sia dalla migliore dottrina. Né, d'altro canto, potrebbe sostenersi che la sofferenza morale causata dalla perdita di un prossimo congiunto non sia tutelata da alcun precetto costituzionale e quindi - non costituendo un diritto della personalità - non possa essere risarcita se non nei limiti stabiliti dall'art. 2059 c.c.

L'assurdità di una simile tesi, sul piano giuridico, risulterebbe - secondo il rimettente - palese ove si consideri che, secondo l'orientamento prevalente della...

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