I. Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine97-98

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 26 novembre 2002, n. 492 (c.c. 6 novembre 2002). Pres. Ruperto - Rel. De Siervo - Misconel srl c. Commissario del governo per la Provincia autonoma di Trento

Depenalizzazione - Sanzioni amministrative accessorie - Confisca - Confisca del veicolo indipendentemente dall'intervenuto pagamento della sanzione principaleCarenza assoluta di motivazione - Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale.

È manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 3, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, c.s., nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, indipendentemente dall'intervenuto pagamento della sanzione principale. (Nuovo c.s., art. 93) (1).

    (1) Giurisprudenza costante nel senso che l'ordinanza di rimessione deve esplicitare le ragioni che hanno indotto il rimettente a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata. Ex multis, v. Corte cost., ord. 6 dicembre 2000, n. 556, in Giur. cost. 2000, f. 6; Corte cost., ord. 17 ottobre 2000, n. 425, ivi 2000, f. 5; Corte cost., ord. 13 luglio 2000, n. 279, ivi 2000, 2167 e Corte cost., ord. 1 giugno 2000, n. 173, ivi 2000, 1526.

(Omissis). - Ritenuto che, con ordinanza depositata in data 30 novembre 2001, il Giudice di pace di Cavalese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, indipendentemente dall'intervenuto pagamento della sanzione principale;

che il rimettente ritiene la questione, «così come sollevata dall'opponente», rilevante, in quanto il giudizio sottoposto al suo esame «non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale»;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo richiama «per espresso il contenuto delle note di udienza» depositate dall'opponente medesimo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Considerato che, con riferimento alla rilevanza della questione e alla...

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