Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 19 novembre 2002, n. 471 (c.c. 23 ottobre 2002). Pres. Ruperto - Rel. Mezzanotte - Imp. X

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Facoltà, anziché obbligo, degli organi accertatori di sottopore il fermato all'accertamento secondo gli strumenti e procedure previste - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della L. 25 giugno 1999, n. 205 (delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell'art. 19 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205) nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186, secondo comma, c.s., limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un veicolo in stato di ebbrezza. (L. 25 giugno 1999, n. 205, art. 1; L. 25 giugno 1999, n. 205, art. 5; D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19) (1).

    (1) Per analoga decisione v. Corte cost., ord. 12 aprile 2002, n. 110, in Giur. cost. 2002, f. 2, secondo cui «Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 L. 25 giugno 1999 n. 205, e dell'art. 19 D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione dei reati previsti dal c.s. in relazione alla condotta di guida in stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze stupefacenti o di alcol, in quanto rientra nella discrezionalità legislativa il potere di configurare le ipotesi criminose e di depenalizzare fatti dianzi costituenti reato e, al tempo stesso, uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie del legislatore è possibile solo ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza; evenienza, questa, che non ricorre nel caso di specie, non potendosi ritenere adeguate allo scopo le argomentazioni espresse dal rimettente in ordine alla asserita maggiore pericolosità della condotta di chi guida senza patente».

(Omissis). - Ritenuto che con quattro ordinanze di analogo contenuto in data 26 giugno 2001 (r.o. n. 878 del 2001), 23 ottobre 2001 (r.o. n. 100 del 2002), 25 ottobre 2001 (r.o. n. 112 del 2002) e 21 gennaio 2002...

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