Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine255-258

Page 255

@CORTE COSTITUZIONALE 23 gennaio 2004, n. 28 (c.c. 12 novembre 2003). Pres. Zagrebelsky - Rel. Bile - Trezzi ed altra c. Versetti ed altri.

Notificazioni in materia civile - Alla residenza, dimora, domicilio - Perfezionamento - Nei confronti del notificante - Alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione - Anziché alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Questione infondata di legittimità costituzionale.

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionano, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. (C.p.c., art. 139; c.p.c., art. 148) (1).

    (1) Analoga questione era già stata sollevata da questa Corte con sentenza 26 novembre 2002, n. 477, in Arch. civ. 2003, 15, relativamente alle notificazioni a mezzo posta, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Con la sentenza in esame viene confermata anche in relazione alle notificazioni eseguite direttamente dall'ufficiale giudiziario la regola generale della netta distinzione tra il momento di perfezionamento delle notificazioni per il notificante e quello per il destinatario.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, nel corso di un procedimento civile di opposizione all'esecuzione ex art. 615 del codice di procedura civile - a seguito di eccezione, formulata dalla parte opposta, di decadenza degli opponenti per inosservanza del termine perentorio assegnato dal giudice per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., «nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario».

Rilevato che, di fronte all'eccezione, gli opponenti hanno replicato di avere eseguito tempestivamente gli adempimenti loro attribuiti e che il ritardo con cui erano state effettuate le notifiche era dovuto esclusivamente all'attività dell'ufficiale giudiziario, sottratta al controllo ed alla disponibilità del notificante, il rimettente osserva che con sentenza n. 477 del 2002 la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Secondo il giudice a quo, i principi posti a fondamento di tale decisione «sono suscettibili di trovare applicazione anche rispetto alle notificazioni effettuate senza fare ricorso al servizio postale», quali quelle c.d. «a mani del destinatario» ai sensi dell'art. 139 c.p.c., che, per effetto del combinato disposto con il successivo art. 148, si perfezionano con il compimento di tutte le formalità nelle quali si articola il procedimento di notifica e, quindi, con la consegna di copia dell'atto e con la attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario delle operazioni a tal proposito compiute.

Richiamata anche la sentenza di questa Corte n. 69 del 1994, il rimettente conclude che anche nel caso di specie il contrasto con tali parametri può essere evitato, ricollegando gli effetti della notificazione - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da...

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