Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine725-726

Page 725

@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 20 aprile 2004, n. 128 (c.c. 10 marzo 2004). Pres. Zagrebelsky - Rel. Bile - Accorroni ed altra c. Garbuglia ed altri.

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore - A mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Mancata previsione di equipollenza alla raccomandata della domanda riconvenzionale ex art. 167 c.p.c. - Violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza, del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui non prevede che la domanda riconvenzionale proposta ai sensi del secondo comma dell'art. 167 c.p.c., sia equipollente, ai fini della proponibilità dell'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22) (1).

    (1) Con ord. 15 luglio 2003, n. 251, pubblicata in questa Rivista 2003, 1050, questa Corte si è già espressa sull'art. 22 L. n. 990/69 dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità relativa alla parte in cui non prevede che l'atto di citazione ritualmente notificato al terzo chiamato in causa sia equipollente, ai fini della proponibilità dell'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, alla lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In dottrina, v. C. DE MARCO, La domanda giudiziale, condizionata all'adempimento da parte dell'assicuratore, quale atto equipollente alla raccomandata di cui all'art. 22 L. n. 990/1969, in Dir. e prat. ass. 1986, 536.


(Omissis). - Ritenuto che in un giudizio civile di risarcimento dei danni causati da incidente stradale - nel corso del quale, a seguito della proposizione di domanda riconvenzionale da parte della convenuta, nei confronti degli attori, questi ultimi hanno chiamato in garanzia la propria compagnia di assicurazione - il giudice di pace di Osimo (in sede di decisione sull'eccezione della menzionata compagnia assicurativa di improcedibilità dell'azione nei suoi confronti), con ordinanza emessa il 18...

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