Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1073-1075

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 27 luglio 2004, n. 277 (c.c. 12 maggio 2004). Pres. Zagrebelsky - Rel. Mezzanotte - Imp. X.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Accertamento - Limite quantitativo per la individuazione dello stato di alterazione fisica e psichica - Omessa previsione - Violazione dei principi di tassatività della fattispecie penale e della personalità della responsabilità penale - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui sanziona penalmente la condotta di chi si pone alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti senza prevedere alcun limite oltre il quale il soggetto possa essere considerato in stato di alterazione fisica e psichica. (Nuovo c.s., art. 187) (1).

    (1) Si richiama, per completezza, la citata ordinanza Corte cost. 25 luglio 2001, n. 306, in Giur. cost. 2001, f. 4, che ha ritenuta legittima, pur prevedendo gli artt. 186 e 187 le medesime sanzioni, la differenza di modalità di accertamento degli stati di alterazione da alcol rispetto a quella da sostanze stupefacenti, poiché le conoscenze tecnico-scientifiche «non permetterebbero di avvalersi, per l'acquisizione della prova dell'uso di sostanze stupefacenti, di una strumentazione tecnica analoga a quella utilizzata per il rilevamento dello stato di ebbrezza alcolica, che assicura, grazie all'esame spirometrico, attendibili riscontri del tasso alcolemico nell'aria alveolare espirata».


RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO. - Ritenuto che, nel corso di un giudizio a carico di un soggetto imputato del reato di cui all'art. 187 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per avere guidato, in data 15 agosto 2002, un'autovettura in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti, positivamente accertato presso una struttura sanitaria pubblica, il Giudice di pace di Bobbio ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 187, nella parte in cui sanziona penalmente la condotta di chi si pone alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti senza prevedere alcun limite oltre il quale il soggetto possa essere considerato in stato di alterazione fisica e psichica; che il remittente, premesso che il reato previsto dalla disposizione censurata è un reato di pericolo concreto, chiaramente individuabile nella circolazione di un autoveicolo condotto da soggetto in stato psico-fisico non ottimale, osserva che la norma non vieta di guidare «dopo avere usato stupefacenti», ma assoggetta a sanzione penale la condotta di chi si metta alla guida in uno stato di alterazione indotto dall'uso di sostanze stupefacenti; che, peraltro, mentre le disposizioni di cui all'art...

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