Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine33-34

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@CORTE COSTITUZIONALE 12 novembre 2004, n. 339. Pres. Mezzanotte - Rel. Amirante - U.B c. Comune di Pisa.

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Disponibilità da parte dell'assegnatario di altro immobile - Reddito immobiliare rilevante ai fini dell'assegnazione e della dichiarazione di decadenza - Commisurazione al canone di locazione determinato ai sensi della legge sull'equo canone - Irragionevolezza - L.R. Toscana n. 25/1989 - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 5, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale), nelle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. (L.R. Toscana 4 maggio 1989, n. 25, art. 5; L.R. Toscana 4 maggio 1989, n. 25, art. 38) (1).

    (1) Le ordinanze di rinvio Cass. 10 ottobre 2003 e TAR Toscana 30 settembre 2003 sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 2, 1ª serie spec., dell'anno 2003 e n. 14, 1ª serie spec., dell'anno 2004.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Nel corso di un giudizio promosso da un privato nei confronti del Comune di Pisa - avverso il provvedimento del sindaco della medesima città col quale era stata dichiarata, nei suoi confronti, la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica - la Corte di Cassazione ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione del canone sociale).

Premette la Corte di Cassazione che nel giudizio in corso un privato, assegnatario di un alloggio sociale dal 1972, era stato dichiarato decaduto dall'assegnazione a seguito dell'acquisto, da parte del coniuge, di un appartamento di 78 metri quadrati. Impugnato il relativo provvedimento, il pretore ed il tribunale avevano rigettato l'opposizione. Nel proporre ricorso avverso la sentenza d'appello, la parte privata aveva ribadito l'eccezione di legittimità costituzionale delle norme in questione già avanzata nel giudizio davanti al Tribunale di Pisa, eccezione che la Corte remittente ritiene fondata.

Osserva in punto di diritto il giudice a quo che le norme impugnate appaiono in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo...

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