I. Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine819-822

Page 819

@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 5 luglio 2002, n. 323 (c.c. 22 maggio 2002). Pres. Ruperto - Rel. Contri - Vinaccia c. Prefettura di Roma

Norme di comportamento in genere - Autostrada - Divieto di inversione di marcia - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Veicolo di proprietà di terzi incolpevoli - Eccesso di delega e violazione del canone di ragionevolezza - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale. Patente - Guida senza patente - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Illogicità, in raffronto a trattamenti meno afflittivi - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale. Depenalizzazione - Sanzioni amministrative accessorie - Fermo amministrativo del veicolo - Mancata previsione che il mezzo appartenga all'autore della violazione - Lamentata indebita limitazione della libertà del proprietario e delle sue esigenze lavorative - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale. Patente - Guida senza patente - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Opposizione ex art. 205 nuovo c.s. - Restituzione del mezzo dopo il provvedimento giudiziario di rigetto del ricorso - Violazione del diritto all'azione in giudizio per la tutela dei propri diritti - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 31, 42 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 19 e 22, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 20, comma 2, del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo con il quale è stata commessa la violazione anche quando sia di proprietà di terzi incolpevoli. (Nuovo c.s., art. 176) (1).

È manifestamente infondata, in riferimento all'ar. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6, del D.L.vo 30 aprile 1992,n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205) nella parte in cui alla violazione della guida senza patente fa conseguire anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo di tre mesi, in raffronto al trattamento sanzionatorio meno afflittivo previsto dall'art. 128 nuovo c.s. per chi guidi senza essersi sottoposto agli esami di idoneità o sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo. (Nuovo c.s., art. 216) (2).

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 13 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui non prevede che l'autoveicolo sia di proprietà del trasgressore, operando, pertanto, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo, anche nell'ipotesi in cui il veicolo sia di proprietà di un terzo non trasgressore. (Nuovo c.s., art. 214) (3).

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui prevede che, quando contro il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205 del medesimo codice, la restituzione non possa avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso. (Nuovo c.s., art. 214) (4).

    (1) Questione già dichiarata manifestamente infondata da Corte cost., ord. 4 marzo 1999, n. 58, in Giur. cost. 1999, 707 e Corte cost. 2 novembre 1996, n. 373, ivi 1996, 3406.

    (2) Per analoga questione, già dichiarata manifestamente infondata, v. Corte cost., ord. 3 luglio 1998, n. 246, in Giur. cost. 1998, 2009.

    (3) Non risultano precedenti in termini.

    (4) Per utili riferimenti v. Corte cost., ord. 21 settembre 1995, n. 437, in questa Rivista 1995, 1049; Corte cost. 15 luglio 1994, n. 311, ivi 1995, 385 e Corte cost. 23 giugno 1994, n. 255, ivi 1995, 267.

(Omissis). - Ritenuto che il Giudice di pace di Roma, con ordinanza emessa il 6 febbraio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 della Costituzione, dell'art. 176, commi 19 e 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1999, n. 205), nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo con il quale è stata commessa la violazione anche quando sia di proprietà di terzi incolpevoli;

che il rimettente è investito di un giudizio di opposizione promosso dal proprietario di un veicolo adibito a trasporto merci avverso il provvedimento di fermo amministrativo del suddetto veicolo, con il quale era stata commessa da un altro soggetto conducente violazione del codice della strada per inversione di marcia in ambito autostradale;

che le disposizioni censurate prevedono per il suddetto comportamento l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, nonché la sanzione accessoria della sospensione della...

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