Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 11 gennaio 2005, n. 1 (ud. 30 novembre 2004). Pres. Onida - Rel. Bile - X c. Inail.

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) - Inail - Infortunio - In itinere - Interruzione non necessitata del normale percorso dal luogo di abitazione a quello di lavoro - Breve sosta che non alteri le condizioni di rischio per l'assicurato - Esclusione della copertura assicurativa - Insussistenza - Ingiustificato trattamento differenziato tra lavoratori infortunati in tali circostanze rispetto agli altri assicurati rimasti vittime di infortuni parimenti accaduti in occasione di lavoro - Mancata previsione, in favore di lavoratori infortunati pur sempre in presenza di un'occasione di lavoro, di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall'art. 12 del D.L.vo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli infortuni in itinere in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e non solo quando l'interruzione determini l'insorgenza di una situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, così da comportare il venir meno dell'´occasione di lavoro ª prevista dall'art. 2, primo comma, del citato D.P.R. n. 1124 del 1965. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2) (1).

    (1) Secondo la Consulta, dunque, una breve sosta che non alteri in alcun modo le condizioni di rischio per l'assicurato, non integra l'ipotesi dell'interruzione. Mentre il giudice rimettente nell'affermare, invece, un'assoluta equiparazione tra breve sosta e interruzione è partito da un erroneo presupposto non considerando che solo nel caso in cui la soluzione di continuità del tragitto abbia la connotazione di una vera e propria interruzione è esclusa la copertura assicurativa dell'Inail. La citata sentenza Corte cost. 10 maggio 2002, n. 171, trovasi pubblicata in RivistAmbiente 2002, 815.

RITENUTO IN FATTO. - Il Tribunale di Trento - adito dai superstiti di un assicurato deceduto nel percorso dal luogo di lavoro a casa, interrotto solo per una breve sosta - ha dichiarato, con ordinanza del 29 aprile 2003, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di...

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