Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine297-

Page 297

@CORTE COSTITUZIONALE ord. 2 marzo 2005, n. 86. Pres. Contri - Est. Neppi Modona - Imp. X.

Procedimento innanzi al giudice di pace - Citazione a giudizio dell'imputato - Avviso all'imputato della facoltà di porre in essere condotte riparatorie - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.

È manifestamente inammissibile per carenza di motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 delle disposizioni sulla competenza del giudice di pace (D.L.vo n. 274/2000), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che nella citazione in giudizio davanti al giudice di pace sia dato avviso all'imputato, a pena di nullità, della possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie ai sensi dell'art. 35 dello stesso decreto. (D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20) (1).

    (1) Nessun precedente risulta edito sullo specifico punto.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Ritenuto che con due ordinanze testualmente identiche (r.o. n. 742 e n. 743 del 2004) il Giudice di pace di Vibo Valentia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che nella citazione a giudizio davanti al giudice di pace sia dato avviso all'imputato, a pena di nullità, della «possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie» ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto; che il giudice a quo, ritenuta la rilevanza della questione in quanto concernente «la validità della citazione in giudizio», osserva che l'art. 35 menzionato prevede al comma 1 che il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, e che, inoltre, ai sensi del comma 3 il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT