Decisioni della Corte
Autore | Casa Editrice La Tribuna |
Pagine | 297- |
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@CORTE COSTITUZIONALE ord. 2 marzo 2005, n. 86. Pres. Contri - Est. Neppi Modona - Imp. X.
Procedimento innanzi al giudice di pace - Citazione a giudizio dell'imputato - Avviso all'imputato della facoltà di porre in essere condotte riparatorie - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile per carenza di motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 delle disposizioni sulla competenza del giudice di pace (D.L.vo n. 274/2000), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che nella citazione in giudizio davanti al giudice di pace sia dato avviso all'imputato, a pena di nullità, della possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie ai sensi dell'art. 35 dello stesso decreto. (D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20) (1).
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(1) Nessun precedente risulta edito sullo specifico punto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Ritenuto che con due ordinanze testualmente identiche (r.o. n. 742 e n. 743 del 2004) il Giudice di pace di Vibo Valentia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che nella citazione a giudizio davanti al giudice di pace sia dato avviso all'imputato, a pena di nullità, della «possibilità di estinguere il reato a mezzo di condotte riparatorie» ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto; che il giudice a quo, ritenuta la rilevanza della questione in quanto concernente «la validità della citazione in giudizio», osserva che l'art. 35 menzionato prevede al comma 1 che il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, e che, inoltre, ai sensi del comma 3 il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo...
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