Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine907-910

Page 907

@CORTE COSTITUZIONALE 5 maggio 2006, n. 188 (c.c. 22 marzo 2006). Pres. Marini - Rel. Quaranta - Simula c. Comune di Cagliari.

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Obbligo di pagamento in solido del proprietario del veicolo con l'autore della violazione della somma da questi dovuta a titolo di sanzione pecuniaria - Contrasto con il principio della responsabilità personale del trasgressoreQuestione manifestamente infondata di legittimità costituzionale. Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Notificazione del relativo verbale al proprietario del veicolo con l'obbligo di trasmettere i dati del responsabile della violazione - Denunciata lesione del diritto di difesa dell'autore indicato quale responsabile - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale. Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Proprietario del veicolo che sia persona giuridica - Diritto a proporre ricorso al giudice di pace - Denunciata lesione dei principi del giusto processo - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 bis, comma 2, e dell'art. 196, commi 1, 2 e 3, del D.L.vo n. 285 del 1992, nella parte in cui estendono ad altri soggetti, diversi dal trasgressore, l'obbligo di pagamento in solido con l'autore della violazione della somma da questi dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. (Nuovo c.s., art. 126 bis; nuovo c.s., art. 196) (1).

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, del D.L.vo n. 285 del 1992, nella parte in cui prevedono, in caso di violazione non contestata immediatamente al trasgressore, la notificazione del verbale relativo alla commessa infrazione stradale ai soggetti di cui all'art. 196 c.s. che hanno l'obbligo di trasmettere i dati del responsabile della violazione. (Nuovo c.s., art. 196; nuovo c.s., art. 201) (2).

È manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 bis, comma 1, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che possono proporre ricorso al giudice di pace gli altri soggetti indicati dall'art. 196 c.s. (Nuovo c.s., art. 204 bis) (3).

    (1) La Consulta con la sentenza in epigrafe conferma quanto già affermato nella sentenza 24 gennaio 2005, n. 27, in questa Rivista 2005, 341 e nell'ordinanza 5 luglio 2002, n. 319, ivi 2002, 637, ovvero che in relazione all'applicazione di sanzioni non aventi natura personale, quali quelle pecuniarie, la responsabilità del proprietario di un veicolo, o, in sua vece, dei soggetti di cui all'art. 196 c.s., per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale. Pertanto, l'art. 3 L. n. 689/81 che prevede la responsabilità personale del trasgressore «non può essere letto disgiuntamente» dal successivo art. 6 medesima legge, che disciplina, «per le sole sanzioni pecuniarie, la solidarietà passiva tra il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento» e «l'autore della violazione».


    (2) La fattispecie oggetto della decisione in esame riguardava un dipendente di una società fotografato da apposito apparecchio al passaggio con semaforo rosso. Il legale rappresentante della società datrice di lavoro nonché proprietaria dell'autovettura aveva provveduto a comunicare, ai sensi dell'art. 126 bis comma 2, c.s., i dati personali e della patente del trasgressore. La questione sottoposta alla Consulta e dichiarata infondata è relativa alla supposta mancanza di tutela giuridica di quest'ultimo che, una volta effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria da parte della propria società, diventerebbe comunque destinatario della sanzione della decurtazione dei punti della patente. In realtà, come precedentemente...

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