Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 25 ottobre 2005, n. 401 (c.c. 28 settembre 2005). Pres. Capotosti - Rel. Maddalena - Tramannoni c. Prefetto di Ancona.

Veicoli - Pubblico registro automobilistico - Richiesta di trascrizione al P.R.A. e richiesta di rinnovo o aggiornamento della carta di circolazione alla Motorizzazione civile - Trattamento sanzionatorio unico e indifferenziato per l'inosservanza di uno solo o di entrambi i precetti - Mancata previsione di sanzioni distinte per ciascuna violazione - Disparità di trattamento fra cittadini totalmente o solo parzialmente inadempientiContrasto con i principi di eguaglianza e del giusto processo - Possibilità di graduare la sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede distinte sanzioni in relazione alle violazioni distintamente e specificamente previste nelle disposizioni precettive contenute nei commi primo e secondo della predetta norma. (Nuovo c.s., art. 94) (1).

    (1) Questione nuova.

IN DIRITTO - Ritenuto che, con ordinanza del 23 agosto 2004, il Giudice di pace di Osimo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede «distinte sanzioni in relazione alle violazioni distintamente e specificamente previste nelle disposizioni precettive contenute nei commi primo e secondo della predetta norma»; che il remittente è chiamato a decidere sull'opposizione, proposta dall'acquirente di una autovettura, avverso il verbale elevato nei suoi confronti dalla Polizia stradale per non aver ottemperato a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 94 del codice della strada e con il quale gli vengono comminate le sanzioni previste dai commi 3 e 4 della stessa disposizione; che, come riferisce il giudice a quo, l'opponente ha regolarmente trascritto il trasferimento del veicolo al Pubblico registro automobilistico, mentre ha omesso di segnalarlo alla Motorizzazione civile (ora Dipartimento per i trasporti terrestri) per «una banale dimenticanza, dovuta fra l'altro... alla sovrapposizione di procedure di carattere simile»; che, secondo il remittente, non vi sarebbe dubbio che i commi 1 e 2 dell'art. 94 del codice della strada individuino una duplice attività, consistente, da un lato, nella richiesta di trascrizione al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico dell'avvenuto trasferimento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e, dall'altro, nella richiesta per il rinnovo o l'aggiornamento della carta di...

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