Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE 8 febbraio 2006, n. 41 (ud. 25 gennaio 2006). Pres. Marini - Rel. Vaccarella - Vernieri ed altri c. Schettini ed altri.

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Litisconsorzio necessario dell'assicuratore e dell'assicurato - Eccezione di incompetenza territoriale - Proposta da uno solo dei litisconsorti convenuti - Inefficacia - Lesione del precetto per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., il combinato disposto degli articoli 38 e 102 c.p.c., nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. (C.p.c., art. 38; c.p.c., art. 102) (1).

    (1) Importante sentenza con la quale la Corte cost. determina un vero e proprio revirement rispetto alla consolidata giurisprudenza della S.C. secondo la quale, come evidenziato da Cass. civ. 4 ottobre 2004, n. 19802, in Ius & Lex, sul sito www.latribuna.it, «In tema di competenza territoriale derogabile, e con riguardo al caso di litisconsorzio necessario passivo, l'eccezione sollevata da uno soltanto dei convenuti resta priva di effetti nei confronti di tutti (ed anche dello stesso convenuto che l'ha sollevata) in ragione dell'incontestabilità della competenza ratione loci del giudice adito nei confronti del convenuto che non ha proposto l'eccezione, attesa la natura dispositiva di questa, ed in conseguenza del carattere inscindibile della causa».

RITENUTO IN FATTO. 1. - Nel corso di un giudizio civile il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, con ordinanza del 31 maggio 2004, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 24 e 25 della Costituzione, dell'articolo 38 c.p.c., anche in combinato disposto con l'articolo 102 del medesimo codice, nella parte in cui, «in ipotesi di litisconsorzio passivo necessario, non consente di accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei convenuti».

1.1. - In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che tali Mario Vernieri, Monica Vernieri e Massimiliano Vernieri hanno convenuto in giudizio Antonio Schettini, la società Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro snc, Adelina Grandino, Alfonso Grandino, la Sara Assicurazioni spa e la Milano Assicurazioni spa, per sentir dichiarare i primi quattro (Antonio Schettini quale conducente e la Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro snc quale proprietaria di un autoveicolo, Adelina Grandino quale conducente e Alfonso Grandino quale proprietario di un altro autoveicolo) responsabili in solido di un incidente stradale occorso nel territorio del Comune di Battipaglia e condannare gli stessi, nonché le rispettive compagnie assicuratrici (Sara Assicurazioni spa per il veicolo di proprietà della Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro snc e Milano Assicurazioni spa per il veicolo di proprietà di Alfonso Grandino), al risarcimento dei danni in favore degli attori; che i convenuti Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro snc, Adelina Grandino, Alfonso Grandino e Milano Assicurazioni spa, ritualmente costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito tribunale; che la Sara Assicurazioni spa, anch'essa ritualmente costituitasi, ha dichiarato di non aderire all'eccezione; che Antonio Schettini è rimasto contumace.

1.2. - In punto di diritto, il giudice rimettente rileva, preliminarmente, che nella controversia al suo esame si realizza un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo tra i convenuti Antonio Schettini, Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro snc, Adelina Grandino e Alfonso Grandino, in quanto obbligati in solido al risarcimento per illecito extracontrattuale, quali responsabili del sinistro (secondo la prospettazione degli attori), e, contemporaneamente, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro snc e la propria assicuratrice per la responsabilità civile Sara Assicurazioni spa, da un lato, tra Alfonso Grandino e la propria assicuratrice per la responsabilità civile Milano Assicurazioni spa, dall'altro, in virtù del disposto dell'articolo 23 della legge 990/69 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).

Rileva, inoltre, che l'eccezione di incompetenza per territorio è stata tempestivamente sollevata, a norma dell'articolo 38, comma 2, c.p.c., trattandosi di competenza derogabile (articolo 28 c.p.c.), con la comparsa di risposta: dalla Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro snc e dalla Milano Assicurazioni spa non oltre l'udienza di prima comparizione (articoli 166 e 171, secondo comma, c.p.c.); da Adelina Grandino e Alfonso Grandino nel termine previsto dall'articolo 180, secondo comma, c.p.c., termine ultimo per la proposizione delle «eccezioni processuali e di merito che non sono Page 356 rilevabili d'ufficio», e, dunque, anche della eccezione di incompetenza territoriale derogabile.

Osserva, poi, che l'eccezione proposta dalla Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro snc, da Alfonso Grandino e dalla Milano Assicurazioni spa è completa, in quanto è stata fatta con riferimento sia agli articoli 18 e 19 c.p.c., deducendo che nessuno dei convenuti ha sede o residenza in Napoli, sia a tutti i criteri dell'articolo 20 c.p.c., deducendo che l'obbligazione risarcitoria è sorta dove si è verificato l'incidente, ossia nel Comune di Battipaglia, e che la stessa, ai sensi dell'articolo 1182, quarto comma, del codice civile, andrebbe eseguita nel domicilio dei debitori, che non è in Napoli.

Alfonso Grandino e la Milano Assicurazioni spa hanno, altresì, indicato tutti i giudici alternativamente competenti, mentre la Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro snc ha indicato come giudice competente soltanto il Tribunale di Salerno. Al riguardo, tuttavia, il giudice rimettente richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'indicazione del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adìto è imposta dall'articolo 38, secondo comma, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, dalla quale deriva la cancellazione della causa dal ruolo; ne consegue che l'erronea indicazione di detto foro non rende per ciò stesso irrituale l'eccezione, comportando soltanto che il giudice adìto, in difetto di adesione della controparte alla indicazione stessa, provvede alla individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge. Di tal ché - osserva il rimettente - va considerata completa l'eccezione di incompetenza formulata con riferimento a tutti i criteri eventualmente concorrenti, ancorché contenente l'indicazione di uno solo dei possibili giudici competenti.

Infine, l'eccezione proposta da Adelina Grandino, pur se incompleta, contiene - ad avviso del giudice a quo - una manifestazione di volontà di adesione all'eccezione proposta dagli altri litisconsorti.

Ciò posto, la dichiarazione della Sara Assicurazioni spa (litisconsorte necessaria della Muscariello Raffaele di Muscariello Antonio e Gerardo Corno D'Oro snc.) di non voler aderire all'eccezione implicherebbe l'applicazione, nel caso di specie, del principio giurisprudenziale per il quale, in tema di competenza territoriale derogabile, in ipotesi di litisconsorzio passivo necessario, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei convenuti resta priva di effetti, in considerazione della incontestabilità della competenza ratione loci del giudice adìto nei confronti del convenuto che non ha proposto tale eccezione, nonché del carattere inscindibile della causa.

Il giudice rimettente osserva che tale principio, da lungo tempo, ripetutamente e costantemente affermato dalla Corte di cassazione (della quale l'unica pronuncia divergente è rimasta del tutto isolata), costituisce il «diritto...

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