Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine507-508

Page 507

@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 20 febbraio 2007, n. 46 (c.c. 24 gennaio 2007). Pres. Flick - Rel. Gallo - Bevilacqua c. Prefetto di Gorizia.

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Ricorso al giudice di pace - Avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ridotta consentita - Conseguente improponibilità dell'azione esperita - Lesione del principio di uguaglianza nonché del diritto alla tutela giurisdizionale - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al Codice della strada), conv., con modif., dall'art. 1, comma 1, della legge 1º agosto 2003, n. 214, nella parte in cui, a pena di inammissibilità, prevede che il ricorso al giudice di pace competente per territorio può essere proposto dal trasgressore o dagli altri soggetti indicati nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito. (Nuovo c.s., art. 204 bis) (1).

    (1) La questione di cui in massima è già stata dichiarata infondata, sempre con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., da Corte cost. 28 dicembre 2005, n. 468, in Resp. civ. e prev. 2006, 626, con nota di F. BANDIERA, Patente a punti: gli artt. 126 bis, comma 2, e 204 bis, commi 1 e 3, D.L.vo n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) al vaglio della Corte costituzionale.


(Omissis). - Ritenuto che il Giudice di pace di Gorizia, con ordinanza emessa il 20 giugno 2005, nel corso di un procedimento di opposizione ad un verbale di contestazione di violazioni del Codice della strada, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al Codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1º agosto 2003, n. 214, «nella parte in cui, a pena di inammissibilità, prevede che il ricorso al giudice di pace competente per territorio può essere proposto dal trasgressore o dagli altri soggetti...

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