Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo l997, n. 59, allegato 1, n. 22; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n.

1038; Visto il testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.

1214; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite nell'adunanza del 17 settembre 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Competenza

1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con sentenza o ordinanza esecutiva a carico di responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o ente interessati.

Art. 2.

Recupero delle somme

1. Il recupero e' effettuato mediante ritenuta nei limiti consentiti dalla normativa in vigore su tutte le somme dovute ai responsabili in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati. Il debitore puo' chiedere di procedere al versamento diretto in Tesoreria, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio di cui all'articolo 5.

2. Il recupero e' effettuato su tempestiva richiesta dell'ufficio che ha in carico il credito alla quale l'ufficio o l'ente erogatore da' esecuzione immediata.

3. A richiesta del debitore il pagamento puo' essere effettuato a rate, il cui numero e' determinato dall'ufficio di cui al comma 2, tenuto conto, entro i limiti di cui al comma 1, dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche del debitore.

4. Per la riscossione dei crediti dello Stato non recuperati nelle forme disciplinate dal presente regolamento, l'ufficio competente procede all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; per i crediti vantati dagli enti locali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 3.

Garanzia ipotecaria

1. Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, l'ufficio che ha in carico il credito puo' chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari ai crediti liquidati dalla Corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva, alle spese di iscrizione e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.

Art. 4.

Procedure contabili

1. Con provvedimento del Ministro competente o dell'organo di Governo dell'amministrazione o ente interessato, sono altresi' individuate le procedure, la documentazione e le scritturazioni contabili necessarie per la riscossione, nonche' l'apposita voce di entrata di bilancio nella quale vengono iscritte le somme riscosse.

Art. 5.

B i l a n c i o

1. I crediti liquidati ed ogni altra somma connessa ai medesimi sono iscritti in apposita voce di entrata del bilancio dello Stato o della diversa amministrazione o ente interessati, secondo le regole che rispettivamente ne disciplinano la struttura, ferma restando in ogni caso la spettanza allo Stato delle spese di giudizio.

Art. 6.

Giudizio di interpretazione in sede di esecuzione

1. Qualora in sede di esecuzione sorgano questioni di interpretazione delle sentenze di condanna, il giudizio di interpretazione, previsto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dall'articolo 25 del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, puo' essere proposto dal procuratore regionale competente, o dal titolare dell'ufficio.

Art. 7.

Comunicazioni al procuratore regionale

1. Il titolare dell'ufficio che procede all'esecuzione da' notizia al procuratore regionale competente per territorio dell'inizio della procedura indicando il responsabile del procedimento, comunica al procuratore regionale stesso la conclusione del procedimento di propria competenza, specificando le partite riscosse, quelle assoggettate a ritenuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e quelle date in carico al concessionario per la riscossione ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'...

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