DECRETO 22 ottobre 2003 - Criteri e modalita' della decisione sulla domanda di sospensione amministrativa della riscossione e comunicazioni al concessionario

IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.

115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia; Visto, in particolare, l'art. 215, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia siano determinati i criteri per la sospensione amministrativa della riscossione in caso di impugnazione del ruolo; Decreta

Art. 1.

  1. In caso di impugnazione del ruolo, la sospensione amministrativa della riscossione, puo' essere disposta, su istanza dell'interessato, dall'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione, di seguito denominato ufficio, ove i motivi di impugnazione non risultino manifestamente infondati.

    Art. 2.

  2. La domanda di sospensione della riscossione, sottoscritta dall'interessato o dal rappresentante legale della societa' o ente, deve essere presentata all'ufficio personalmente o a mezzo di persona incaricata dal debitore con apposita delega scritta.

  3. La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  4. La domanda puo' essere sottoscritta e depositata anche dal difensore del debitore, munito di procura.

  5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'inammissibilita' della domanda.

  6. Il funzionario addetto all'ufficio attesta il deposito con la indicazione della data e della persona che presenta la domanda.

  7. La domanda puo' essere trasmessa anche a mezzo raccomandata. Il funzionario addetto all'ufficio allega agli atti la busta contenente la domanda ed appone sulla stessa l'indicazione della data della ricezione e la propria sottoscrizione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui e' pervenuta all'ufficio.

    Art. 3.

  8. La domanda deve contenere

    1. le generalita' del debitore o la denominazione dell'ente o della societa' e le generalita' del legale rappresentante; b) la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto; c) l'indicazione della partita di credito cui la domanda si riferisce nonche' gli estremi e la data di notifica della cartella di pagamento; d) l'esposizione analitica dei motivi addotti a fondamento della richiesta di sospensione della riscossione.

  9. Alla domanda devono essere allegati, in copia, la cartella di pagamento, eventuali documenti giustificativi dei motivi addotti nonche' copia dell'atto...

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