DECRETO 22 ottobre 2003 - Criteri e modalita' della decisione sulla domanda di sospensione amministrativa della riscossione e comunicazioni al concessionario
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia; Visto, in particolare, l'art. 215, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia siano determinati i criteri per la sospensione amministrativa della riscossione in caso di impugnazione del ruolo; Decreta
Art. 1.
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In caso di impugnazione del ruolo, la sospensione amministrativa della riscossione, puo' essere disposta, su istanza dell'interessato, dall'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione, di seguito denominato ufficio, ove i motivi di impugnazione non risultino manifestamente infondati.
Art. 2.
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La domanda di sospensione della riscossione, sottoscritta dall'interessato o dal rappresentante legale della societa' o ente, deve essere presentata all'ufficio personalmente o a mezzo di persona incaricata dal debitore con apposita delega scritta.
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La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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La domanda puo' essere sottoscritta e depositata anche dal difensore del debitore, munito di procura.
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L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'inammissibilita' della domanda.
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Il funzionario addetto all'ufficio attesta il deposito con la indicazione della data e della persona che presenta la domanda.
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La domanda puo' essere trasmessa anche a mezzo raccomandata. Il funzionario addetto all'ufficio allega agli atti la busta contenente la domanda ed appone sulla stessa l'indicazione della data della ricezione e la propria sottoscrizione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui e' pervenuta all'ufficio.
Art. 3.
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La domanda deve contenere
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le generalita' del debitore o la denominazione dell'ente o della societa' e le generalita' del legale rappresentante; b) la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto; c) l'indicazione della partita di credito cui la domanda si riferisce nonche' gli estremi e la data di notifica della cartella di pagamento; d) l'esposizione analitica dei motivi addotti a fondamento della richiesta di sospensione della riscossione.
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Alla domanda devono essere allegati, in copia, la cartella di pagamento, eventuali documenti giustificativi dei motivi addotti nonche' copia dell'atto...
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