Una decisione frutto di affermazioni apodittiche

AutoreLeopoldo Mazzetti
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Capita talvolta e malauguratamente sempre più di sovente al giorno d'oggi, d'imbattersi in decisioni che, come quella della Commissione Tributaria provinciale di Treviso sopra riportata, sono il risultato di una serie di affermazioni apodittiche, assolutamente prive di un pur minimo riscontro di diritto positivo. Analizziamo brevemente questa decisione.

Con essa, dopo avere ammesso - secondo il dettato di una ormai costante giurisprudenza della Suprema Corte - che il reddito degli edifici vincolati si determina con riferimento alla minore delle tariffe d'estimo della relativa zona censuaria, si respinge la richiesta di rimborso del proprietario in quanto, non avendo denunziato al Ministero di aver locato a terzi l'immobile, avrebbe impedito a questo di esercitare la prelazione di cui all'art. 30 della legge 1989/1939 e tale omissione comporterebbe la decadenza dell'agevolazione. Nessuna di queste affermazioni ha fondamento alcuno.

Va preliminarmente rilevato che la Commissione neppure si è accorta che la legge 1989/1939, cui ha fatto riferimento, è stata abrogata dall'articolo 166 del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali») e quindi in data precedente alla sua decisione, che è quindi priva di un valido riferimento legislativo. Ma anche sulla base della precedente normativa, il ragionamento della Commissione è inaccettabile per i seguenti, elementari motivi.

a) Prima domanda: doveva il ricorrente denunciare di avere concesso in locazione l'immobile?

L'articolo 30 della legge 1089 recitava testualmente «Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti è tenuto a denunziare . . . ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione». La norma è chiaramente intesa a fare sì che il Ministero tramite le competenti Sopraintendenze, sia sempre al corrente del luogo ove le cose oggetto di vincolo si trovano e della persona cui sono affidate, ad esempio per restauro o esposizione. Più dubbio è che possa venire interpretata nel senso di comprendere tra le trasmissioni da denunziare anche la locazione o il comodato di immobili vincolati, e difatti la norma non è mai stata intesa in questo senso.

b) Seconda domanda: ammesso e non concesso che siano da denunziare anche le locazioni o comodati di beni immobili, si...

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