DECRETO 27 dicembre 2002 - Attuazione della decisione della Commissione 2002/478/CE del 20 giugno 2002 concernente la non iscrizione della sostanza attiva "fentin acetato" nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Vista la decisione della Commissione 2002/478/CE del 20 giugno 2002, relativa alla non iscrizione del "fentin acetato" nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione; Visto in particolare il punto 7 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda la sicurezza degli operatori potenzialmente esposti al fentin acetato e i suoi possibili effetti su organismi non bersaglio; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti fentin acetato; Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione 2002/478/CE del 20 giugno 2002, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fentin acetato deve essere il piu' breve possibile e comunque non superiore a diciotto mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria, Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio o pone in vendita e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati, e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta:

Art. 1.

l. La sostanza attiva "fentin acetato" non e' iscritta...

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