Decisione della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine17-18

Page 17

@CORTE COSTITUZIONALE 26 settembre 2003, n. 296 (ud. 8 aprile 2003). Pres. Chieppa - Rel. Marini - Regione Piemonte c. Presidente Consiglio dei ministri.

Veicoli - Tassa di circolazione - Tassa automobilistica regionale - Regione Piemonte - Esenzione dal pagamento in favore degli autoveicoli di nuova immatricolazione alimentati a gas metano - Lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza rispetto ad altri tipi di veicoli non esentati - Tributo di esclusiva competenza statale - Carenza di potere regionale di disporre esenzioni - Questione di illegittimità costituzionale. Veicoli - Tassa di circolazione - Tassa automobilistica regionale - Regione Piemonte - Recupero delle tasse dovute per l'anno 1999 - Proroga del termine di prescrizione dell'accertamento tributario - Lesione della potestà esclusiva dello Stato nella materia - Tributo di esclusiva competenza statale - Carenza di potere regionale - Questione di illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost., l'art. 2 L.R. Piemonte 5 agosto 2002, n. 20, nella parte in cui prevede l'esenzione permanente dal pagamento, della tassa automobilistica regionale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, degli autoveicoli di nuova immatricolazione alimentati a gas metano e degli autoveicoli elettrici. (L.R. Piemonte 5 agosto 2002, n. 20, art. 2) (1).

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 4 L.R. Piemonte 5 agosto 2002, n. 20, che prevedendo la proroga al 31 dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002 fissato per il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute per l'anno 1999, violerebbe il principio fondamentale enuncia to nell'art. 3 L. 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), secondo cui i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. (L.R. Piemonte 5 agosto 2002, n. 20, art. 4) (2).

    (1, 2) La citata sentenza Corte cost. 26 giugno 2002, n. 282, trovasi pubblicata in Giur. cost. 2002, 2012.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e 119, secondo comma, della Costituzione (in riferimento, quest'ultimo, all'art. 117, terzo comma), questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l'anno 2002). (Omissis).

L'art. 2 della...

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