Autorizzazione n. 4/1998 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti

IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n.

675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa Autorita' e con il consenso scritto degli interessati (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996); Considerato che i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere trattati anche ai sensi di una speciale disposizione, in base alla quale, ferma restando l'autorizzazione di questa Autorita', si puo' prescindere dal consenso degli interessati quando il trattamento e' necessario per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, ovvero e' necessario per lo svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sempreche' i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (art.

22, comma 4, della citata legge n. 675/1996); Considerato che il Garante puo' rilasciare tali autorizzazioni anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123); Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 29 novembre 1997 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 2 dicembre 1997 e avente efficacia fino al 30 settembre 1998; Rilevato che e' all'esame del Parlamento il disegno di legge governativo che prevede il differimento al 31 luglio 1999 del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 676/1996 e che, entro tale data, dovrebbero essere emanati alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche in attuazione delle raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa; Ritenuto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione generale al fine di proseguire l'intento di semplificazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, ad armonizzare le prescrizioni da impartire e a favorire la funzionalita' dell'Ufficio del...

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