Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero delle finanze datato 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate datati 23 luglio 2001 e 22 ottobre 2002, concernenti, rispettivamente, l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, ...

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento;

Dispone

  1. Al

    del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 riguardante attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del

    legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalita' di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche sono apportate le seguenti integrazioni e o modificazioni

    1.1. Dopo la lettera l) dell'art. 3 viene inserita la seguente lettera l-bis)

    ´l-bis) dicitura "emesso per la vendita da parte dell'organizzatore", nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 3.ª; 1.2. Il comma 4 dell'art. 3 viene sostituito dal seguente

    ´4. L'invalidazione del titolo di accesso avviene tramite separazione, ovvero mediante un sistema per il controllo degli accessi automatizzato e certificato. Quando per fruire delle prestazioni contenute nel titolo di accesso si procede all'invalidazione tramite la separazione anzidetta, il titolo di accesso e' costituito da tante sezioni quante sono le prestazioni e la sezione che resta al partecipante riporta tutte le indicazioni indicate al comma 1. Per gli abbonamenti l'invalidazione e' consentita anche mediante obliterazione del titolo riferita al singolo evento.ª; 1.3. Dopo il comma 2 dell'art. 6 viene inserito il seguente comma 3

    ´3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, i titoli di accesso possono essere emessi dall'organizzatore con proprio sistema di emissione anteriormente al pagamento del corrispettivo e dallo stesso distribuiti qualora il luogo dell'evento non sia deputato in via ordinaria allo svolgimento di attivita' di spettacolo e/o di intrattenimento.ª.

    1.4. Il comma 4 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente

    ´4. Il titolo di accesso annullato, quale documento fiscale, viene conservato integro in tutte le sue parti a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

    600.ª; 1.5. Dopo il comma 4 dell'art. 7 viene inserito il seguente comma 5

    ´5. In deroga a quanto disposto al comma 4, gli uffici delle Entrate ovvero il concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per motivi di ordine pubblico possono procedere alla distruzione dei titoli di accesso annullati, redigendo apposito verbale con l'indicazione degli estremi dei titoli annullati. Copia di detto verbale viene conservata dall'organizzatore/titolare ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4.ª; 2. Al provvedimento...

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