Danni da dissesto stradale

AutoreEdgardo Colombini
CaricaIspettore assicurativo, Pino Torinese
Pagine559-566
559
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2016
Dottrina
DANNI DA DISSESTO STRADALE
di Edgardo Colombini (*)
Per il danno di incidente con conseguente danno provo-
cato da una anomalia del manto stradale è dato riscontrare
ancor oggi un certo contrasto di opinioni sulla normativa
di riferimento per il relativo risarcimento dell’utente della
strada tanto che non infrequentemente la domanda risar-
citoria viene formulata ai sensi sia dell’art. 2043 c.c. che
dell’art. 2051 c.c. quando non si assista alla proposizione,
in sede di gravame, di quella delle due normative non ri-
chiamata in primo grado in una non trascurabile confusio-
ne di idee, attesa la profonda differente impostazione an-
che procedurale delle due disposizioni codicistiche; tanto
per non parlare poi della conseguente questione attinente
alla proponibilità o meno in secondo grado di una nuova
differente motivazione della domanda attorea.
Un esempio di questa confusione fra le due normati-
ve che ci interessano in relazione ai danni subiti da chi
percorre una strada aperta al pubblico transito possiamo
individuarlo quando si legge, in una decisione alquanto
recente, che “in diritto l’attore ha invocato la responsa-
bilità dell’ente proprietario della strada sostenendo la
sussistenza di una insidia o trabocchetto (con l’abituale
riferimento all’art. 2043 c.c. – n.d.r.) e che “in ogni caso,
qualif‌icata ai sensi dell’art. 2051 c.c. la domanda va accol-
ta” (Trib. civ. Catania, sez. III, 14 aprile 2015, n. 1665, in
questa Rivista 2015, 566 e 567).
Si parte cioè dall’art. 2043 c.c. (invero di insidia e tra-
bocchetto si parla normalmente quando ci si riferisce a
questa disposizione codicistica) per approdare all’art.
2051 c.c. non senza aver pure annotato che l’attore aveva
– ad ogni buon conto e cautelativamente, anche se impro-
priamente – espressamente invocato, quanto ai presuppo-
sti giuridici della domanda, l’art. 2051 c.c. e, in subordine,
l’art. 2043 c.c. di cui, con l’occasione si fornisce precisa e
diligente illustrazione.
Si ricorda infatti che “da molti anni la giurisprudenza
di legittimità utilizza questi due termini (insidia e traboc-
chetto – n.d.r.) quali sinonimi per indicare situazioni di
pericolo occulto. Una delle def‌inizioni più chiare si rin-
viene in Cass. 366/2000, ove chiaramente si afferma che il
concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato da una
situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibili-
tà (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemen-
to soggettivo). La casistica giudiziaria è al riguardo scon-
f‌inata non senza qualche incertezza. È stato, ad esempio,
giustamente escluso che costituisce insidia la scivolosità
naturale di una grotta visitabile da turisti (Cass. citata
relativa a caduta all’interno delle note grotte di Castel-
lana), mentre più diff‌icoltoso è accertare responsabilità
per sinistri derivanti da tempini (Cass. 300/2008), cadute
di ghiaia a seguito di tombini (Cass. 10040/2006), barrie-
re invisibili a lato strada (Cass. 17152/2002), mancanza
di guard-rail (Cass. 15710/2002) e, naturalmente, buche
(Cass. 4070/1998, 13982/2005, 24617/2007)” (ibid. 566).
Si aggiunge poi a maggior chiarezza che “la Suprema
Corte non ha mai receduto dalla def‌inizione dell’insidia
come di un pericolo non visibile e non evitabile”.
Ne consegue allora che quanto l’attore deve provare in
situazioni del genere “è non solo la presenza di una anoma-
lia della carreggiata, ma l’esistenza di un fenomeno che,
nel caso concreto, sia idoneo ad essere def‌inito insidia o
trabocchetto in relazione al complesso di caratteristiche
dei luoghi (luminosità, visibilità, ecc.) ed alle caratteri-
stiche soggettive del danneggiato (familiarità con i luoghi,
pregressa conoscenza della situazione di pericolo, ecc.)”.
Esattamente quanto occorre aver presente quando ci
si riferisce all’art. 2043 c.c., qui invocato solo in subor-
dine all’art. 2051 c.c. mentre incidentalmente si ricorda
correttamente non essere possibile invocare la prima
volta in sede di legittimità la normativa codicistica sulla
responsabilità civile da cose in custodia considerando che
le due disposizioni sono “profondamente diverse per cui il
danneggiato di un incidente stradale che, nei gradi di me-
rito, abbia dedotto la responsabilità dell’ente proprietario
della strada sotto il prof‌ilo della mancata eliminazione di
una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o
trabocchetto), non può dedurre per la prima volta in sede
di legittimità la questione della responsabilità dello stesso
ente ai sensi dell’art. 2051 c.c., trattandosi di una norma
che implica, sul piano eziologico e probatorio, nuovi e
diversi accertamenti inammissibili in sede di legittimità
(Cass. 20328/2006) (ibid. 566).
Si tratta di un contrasto che ha lontane origini in cui,
come abbiamo potuto constatare, il riferimento all’art.
2043 c.c., ha sempre prevalso rispetto all’invocabilità
dell’art. 2051 c.c. in queste situazioni di fatto.
Da quando la discrezionalità della Pubblica Ammini-
strazione si è andata aff‌ievolendo tanto attraverso limiti
interni posti sia dalle leggi e dai regolamenti sia da norme

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