Ancora sull"onere del danneggiato di cooperare all"accertamento del danno, e sulle conseguenze di tale inadempimento

AutoreValerio Toninelli
Pagine813-815

Page 813

@1. Premessa

- Che, in tema di liquidazione del danno, si avverta la necessità della disponibilità del danneggiato a cooperare al suo accertamento, da parte dell'assicuratore del responsabile, è fatto talmente scontato, da essere ovvio.

Tale disponibilità si esplica, anzitutto, mediante la formulazione, da parte del danneggiato, di una richiesta danni il più possibile analitica e documentata; ed, in secondo luogo, mediante la disponibilità a mettere a disposizione il veicolo danneggiato.

Infine, per quanto riguarda il danno a persona, la disponibilità di cui sopra si realizza nel consenso del danneggiato a sottoporsi alla visita medica propostagli, prima del giudizio, dall'istituto assicuratore del responsabile.

Per vero gli illeciti, consistenti nel danneggiamento del veicolo e nella lesione della salute, comportano un'obbligazione risarcitoria anomala.

La singolarità consiste nel fatto che l'assicuratore non può far riferimento ad alcun criterio oggettivo, basato su fatti analoghi per stimare il danno; di qui l'esigenza per il creditore di mettere a disposizione il veicolo danneggiato e di consentire all'effettuazione della sua visita medica.

Se è, infatti, indiscutibile il dovere dell'assicuratore di effettuare un tempestivo e congruo risarcimento, appare doveroso che il danneggiato - per parte sua - metta in condizione l'assicuratore di fare la sua parte.

Tali oneri del danneggiato hanno recentemente trovato una consacrazione legislativa nelle disposizioni, contenute nell'art. 5 della legge 5 marzo 2001 n. 57.

Per vero, tale norma, sostituendo i commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977 n. 39, ha modificato le procedure di liquidazione dei danni a cose e a persona; ed ha così sancito, a carico del danneggiato a cose, l'obbligo di formulare una richiesta di risarcimento «completa anche dell'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno»; e, a carico del danneggiato a persona, l'obbligo di formulare una richiesta contenente «la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti».

Nel contesto di tali incombenze, la disposizione in esame ha previsto, altresì, che «il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa».

Quale contropartita di tali adempimenti, l'assicuratore del responsabile è tenuto, da parte sua, a formulare, entro termini prefissati, congrua offerta di risarcimento; oppure a comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

@2. Ininfluenza dell'inadempimento del danneggiato al suo onere di cooperare all'accertamento del danno sulla proponibilità dell'azione giudiziaria

- In un precedente scritto (comparso in questa Rivista 1999, pag. 683 e seguenti), avevamo fatto presente - anzitutto - che, ai fini dell'osservanza dell'art. 22 della legge 990/69 (invio di lettera di richiesta danni all'assicuratore del responsabile, intesa quale condizione di proponibilità della successiva azione giudiziaria), è sufficiente dare notizia all'assicuratore dei consueti dati relativi al sinistro ed al danneggiato, senza ulteriore specificazione, relativa all'indicazione analitica dei danni e senza alcuna necessità di collaborare all'accertamento del danno con la messa a disposizione del veicolo danneggiato, o della persona infortunata.

Facevamo riferimento, in proposito, alla giurisprudenza che, sia pure indirettamente, aveva trattato il tema (cfr. Cass. 28 marzo...

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