Contenuto della richiesta di risarcimento, onere del danneggiato di cooperare all"accertamento del danno, conseguenze sugli interessi e sulle spese del giudizio

AutoreValerio Toninelli
Pagine683-685

Page 683

La normativa, di cui all'art. 22 della legge sull'assicurazione obbligatoria, presenta ancora problematiche che, a distanza di circa 30 anni dalla sua entrata in vigore, solo parzialmente sono state valutate e risolte.

Ci riferiamo, in particolare, nel caso di danno a persona, al tenore della lettera di richiesta danni, nel senso di stabilire se la stessa debba avere un contenuto tale, da consentire all'assicuratore di valutare il fondamento della pretesa, e debba essere accompagnata dalla disponibilità del danneggiato a sottoporsi a visita presso medico designato dall'assicuratore.

A) In proposito, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, occorre distinguere a seconda che la richiesta abbia, per chi la inoltra, solo la funzione di condizione di proponibilità della successiva azione giudiziale, oppure anche la funzione di atto di costituzione in mora.

a) Nel secondo caso, come è noto, l'effetto a carico dell'assicuratore che abbia ingiustificatamente ritardato la prestazione dovuta, è (nel caso di incapienza di massimale) l'obbligo di «pagamento, anche oltre il massimale di polizza, degli interessi e delle maggiori somme dovute a titolo di svalutazione monetaria per lo stesso ritardo in favore del danneggiato» (Cass. 23 ottobre 1992, n. 11561, in Resp. civ. prev. 1993, 76; cfr. Cass. 5 marzo 1994, n. 2177, in Arch. giur. circ. strad. 1994, 844).

Nella parte motiva della sentenza a sezioni unite n. 5219 del 29 luglio 1983 (in Dir. prat. assicuraz. 1983, 316) la Cassazione ha avuto modo di precisare, in proposito, che la richiesta risarcitoria, per potersi configurare come idoneo atto di costituzione in mora, «deve possederne l'intuitivo contenuto minimo capace di consentire all'assicuratore, mediante impiego della diligenza dovuta, una adeguata valutazione del fondamento della pretesa» (cfr. anche Cass. 10 aprile 1986, n. 2514, in Arch. giur. circ. strad. 1986, 593).

Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza successiva laddove, per esempio, consente all'assicuratore di sottrarsi al risarcimento del danno, cagionato dal suo ritardo, ove dimostri che sia dipeso da causa a lui non imputabile «come nel caso in cui la liquidazione del danno ed anche una seria proposta di pagamento siano state impedite o da una domanda manifestamente eccessiva o da giustificate incertezze circa la responsabilità dell'assicurato...» (Cass. 3 aprile 1990, n. 2763).

b) Al di fuori della ipotesi sopra prospettata, peraltro, l'onere di cui all'art. 22 in esame (inteso quindi come condizione di proponibilità della successiva azione giudiziale) viene considerato assolto, in sostanza, semplicemente con il dare notizia all'assicuratore dei consueti dati, relativi al sinistro ed al danneggiato (cfr. Cass. 28 marzo 1991, n. 3343, in Arch. giur. circ. strad. 1991, 664).

Inducono a tale convincimento, anzitutto, l'interpretazione giurisprudenziale estensiva, secondo la quale la normativa in esame è considerata assolta, anche solo quando sia provato che l'assicuratore è venuto a conoscenza del sinistro mediante «corrispondenza tra le parti», o «trattative per la liquidazione del danno» (cfr. Cass. 25 novembre 1995, n. 844); in secondo luogo, la giurisprudenza (Cass. 25 gennaio 1992, n. 2331) che ha escluso, nel risarcimento del danno a persona, guarita con postumi...

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