DELIBERA 7 ottobre 2013 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire, in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dalla azienda SAPO S.p.A. di Voghera, concluso, in data 18 giugno 2012, con le Segreterie territoriali di Pavia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, SILT PAVIA e le R.S.A. (pos. 1649/12). (Delibera n. 13/303). (13A10636)

LA COMMISSIONE Premesso: che la SAPO S.p.A. di Voghera (PV) e' un'azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Voghera (PV), nonche' il servizio extraurbano nella sottorete Pavese della provincia di Pavia;

che la Commissione, con delibera del 19 aprile 2007, n. 07/222, ha valutato idoneo l'Accordo concluso, in data 15 dicembre 2006, dalla SAPO S.p.A. di Voghera (PV) con le Segreterie territoriali di Pavia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e le R.S.A.;

che, a seguito della recente acquisizione, da parte dell'azienda, del subaffidamento di alcune autolinee extraurbane della sottorete Pavese della provincia di Pavia, le parti hanno ritenuto necessario adeguare il contenuto del predetto Accordo;

che, in data 18 giugno 2012, la SAPO S.p.A., le Segreterie territoriali di Pavia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, SILT PAVIA e le R.S.A., analizzati i flussi di richiesta dell'utenza, con particolare riferimento agli studenti ed ai lavoratori, hanno concluso un nuovo Accordo sulle prestazioni indispensabili;

che, con nota del 21 novembre 2012, prot. n. S/228-12 L, la SAPO S.p.A. ha trasmesso copia del nuovo Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza;

che, con nota del 26 giugno 2013, prot. n. 10527, il testo del nuovo Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi del citato art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, decorso il termine di 15 giorni, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine all'Accordo in oggetto;

Considerato: che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

individuazione delle fasce orarie...

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