D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

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10/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
VII
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Regolamento recante riforma de-
gli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma
5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modif‌icazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Gazzet-
ta Uff‌iciale Serie gen. - n. 189 del 14 agosto 2012).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Def‌inizione e ambito di applicazione). 1. Ai f‌ini del presente
decreto:
a) per «professione regolamentata» si intende l’attività, o
l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di
legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito
d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di
qualif‌iche professionali o all’accertamento delle specif‌iche pro-
fessionalità;
b) per «professionista» si intende l’esercente la professione
regolamentata di cui alla lettera a).
2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamenta-
te e ai relativi professionisti.
2. (Accesso ed esercizio dell’attività professionale). 1. Ferma la
disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei
principi di cui all’articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto
previsto dal presente articolo, l’accesso alle professioni regola-
mentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi
professionali che non sono fondate su espresse previsioni ineren-
ti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge
per la qualif‌ica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza
di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi
imperativi di interesse generale.
2. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autono-
mia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La forma-
zione di albi speciali, legittimanti specif‌ici esercizi dell’attività
professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami
ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.
3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche
attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone
titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale
e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve de-
roghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la
tutela della salute. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni
sull’esercizio delle funzioni notarili.
4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche
indirette, all’accesso e all’esercizio della professione, fondate
sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’as-
sociazione professionale o della società tra professionisti.
3. (Albo unico nazionale). 1. Gli albi territoriali relativi alle
singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consi-
gli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano
l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti
disciplinari adottati nei loro confronti.
2. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma
l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio naziona-
le competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per
via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti
ai f‌ini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.
4. (Libera concorrenza e pubblicità informativa). 1. È ammessa
con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’at-
tività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli
posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio pro-
fessionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere fun-
zionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo
del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole
o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costi-
tuisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206,
e 2 agosto 2007, n. 145.
5. (Obbligo di assicurazione). 1. Il professionista è tenuto a sti-
pulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate
dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti,
idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’eser-
cizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia
di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professioni-
sta deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione del-
l’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo mas-
simale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costitui-
sce illecito disciplinare.
3. Al f‌ine di consentire la negoziazione delle convenzioni
collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al
presente articolo acquista eff‌icacia decorsi dodici mesi dall’en-
trata in vigore del presente decreto.
6. (Tirocinio per l’accesso). 1. Il tirocinio professionale è ob-
bligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e
ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l’esclusio-
ne delle professioni sanitarie prevista dall’articolo 9, comma 6,
24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell’addestramento,
a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è f‌inalizzato a
conseguire le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione or-
ganizzativa della professione.
2. Presso il consiglio dell’ordine o del collegio territoriale è
tenuto il registro dei praticanti, l’iscrizione al quale è condizione
per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai f‌ini dell’iscri-
zione nel registro dei praticanti è necessario, salva l’ipotesi di
cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il
diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l’accesso alla
professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni
previste dall’ordinamento universitario.
3. Il professionista aff‌idatario deve avere almeno cinque anni
di anzianità di iscrizione all’albo, è tenuto ad assicurare che il
tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua f‌inalità e non può
assumere la funzione per più di tre praticanti contemporanea-
mente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competen-
te consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l’attività
professionale del richiedente e l’organizzazione della stessa,
stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell’ordine o del
collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a
sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo
equivalente e abilitati all’esercizio della professione. Il tirocinio
può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di spe-
cif‌ica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine
o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il
ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso
di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli
territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare
convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per
regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe

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