D.M. (Min. trasp.) 6 agosto 2013
Pagine | 984-984 |
984
leg
10/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
2. 1. Il versamento del costo di produzione, nonchè della quota
di maggiorazione, è effettuato cumulativamente sul conto cor-
rente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provin-
ciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.
IV
D.M. (Min. trasp.) 6 agosto 2013. Modifiche al decreto 17 aprile
2013, in materia di scadenza di validita’ della qualificazione
professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti, di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286 e successive modificazioni (Gazzetta Ufficiale Serie gen. -
n. 199 del 26 agosto 2013).
1. (Modifiche all’articolo 3, comma 2, del decreto del Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi infor-
mativi e statistici del 17 aprile 2013). 1. All’articolo 3 del decreto
del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i si-
stemi informativi e statistici del 17 aprile 2013, il comma 2 è so-
stituito dai seguenti:
«2. Non può più essere richiesto il documento comprovante
la qualificazione CQC, ai sensi del comma 1, oltre le date del 9
settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014
per quello di cose.
3. La qualificazione CQC, rilasciata ai sensi del presente arti-
colo, e’ valida fino al 9 settembre 2015 per il trasporto di persone
e al 9 settembre 2016 per quello di cose».
2. (Disposizioni transitorie). 1. Al fine di assicurare parità di
trattamento tra tutti i conducenti di cui all’articolo 17 del de-
creto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, le disposizioni di cui all’articolo 3, comma
3 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navi-
gazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013,
come inserito dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano
anche ai conducenti che hanno già frequentato corsi di forma-
zione periodica o che a ciò provvedono dopo l’entrata in vigore
del presente decreto. Conseguentemente i predetti corsi sono da
considerarsi utili a rinnovare la validità carta di qualificazione
del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se per il tra-
sporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se per il trasporto
di cose.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quel-
lo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA