D.M. (Min. trasp.) 9 agosto 2013

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2013
Legislazione e
documentazione
I
D.M. (Min. trasp.) 9 agosto 2013. Disciplina dei contenuti
e delle procedure della comunicazione del rinnovo di
validità della patente (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
231 del 2 ottobre 2013).
1. (Contenuti della comunicazione del rinnovo di validi-
tà della patente di guida). 1. Ai f‌ini del rinnovo di validità
di una patente di guida, i medici e le strutture di cui all’ ar-
ticolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modif‌icazioni, le commissioni mediche
locali di cui al comma 4 dello stesso articolo e strutture
di cui all’ articolo 201, comma 1, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, all’esito di ciascuna visita medica per
la conferma dei requisiti di idoneità psichica e f‌isica alla
guida di veicoli a motore, trasmettono telematicamente,
all’uff‌icio centrale operativo del Dipartimento per i tra-
sporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,
una comunicazione dei contenuti del certif‌icato medico,
redatta nel rispetto dei principi di cui al decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di
protezione dei dati personali e relativa al titolare della
patente di cui è richiesta la predetta conferma, avente i
seguenti contenuti minimi:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) numero e categoria della patente posseduta;
c) indirizzo presso il quale inviare il duplicato della
patente, rinnovato nella validità;
d) luogo e data della visita medica;
e) espressione del giudizio di idoneità, con indicazione
specif‌ica, se del caso, del termine ultimo di validità del
rinnovo, se stabilito in misura ridotta rispetto alle dispo-
sizioni dell’ articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del
1992, e della riclassif‌icazione della patente posseduta dall’
interessato;
f) eventuali prescrizioni relative al conducente o a
modif‌iche del veicolo, da indicarsi con i prescritti codici
armonizzati unionali o nazionali;
g) codice di identif‌icazione del medico, dell’ammini-
strazione e del corpo o della commissione medica locale,
di cui rispettivamente ai commi 2 e 4 dell’articolo 119, del
predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, o della strut-
tura di cui al citato articolo 201, comma 1, del decreto legi-
slativo n. 66 del 2010.
2. (Acquisizione della fotograf‌ia e della f‌irma del titolare
della patente di guida). 1. Ai f‌ini dell’emissione del du-
plicato della patente, rinnovato nella validità, il sanitario
o l’uff‌icio che procede all’accertamento trasmette, unita-
mente alla comunicazione di cui all’articolo 1 e nelle me-
desime forme, foto e f‌irma del titolare della patente stes-
sa.
3. (Ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della pa-
tente di guida). 1. Il sistema informatico, in caso di esito
positivo dell’acquisizione e verif‌ica dei dati e della docu-
mentazione di cui rispettivamente agli articoli I e 2, ge-
nera una ricevuta recante i dati anagraf‌ici del titolare di
patente, il numero e la categoria della stessa, le eventuali
prescrizioni relative al conducente o a modif‌iche del vei-
colo e la nuova data di scadenza della patente stessa.
2. Il medico, stampata in carta semplice la ricevuta di
cui al comma 1, la consegna immediatamente all’ interes-
sato.
3. La ricevuta di cui al comma 1 è valida ai f‌ini della
circolazione f‌ino al ricevimento del duplicato della paten-
te di guida, rinnovato nella validità, e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data di rilascio.
4. (Ulteriori disposizioni procedurali). 1. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adotta-
re entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente decreto, d’ intesa con il Ministero della salute sono
stabilite le procedure necessarie all’ applicazione delle di-
sposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.
5. (Disposizioni f‌inali). 1. Le amministrazioni competen-
ti provvedono a dare attuazione alle disposizioni di cui al
presente decreto nell’ ambito delle risorse umane, stru-
mentali e f‌inanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della f‌i-
nanza pubblica.
6. (Entrata in vigore). 1. Le disposizioni del presente de-
creto si applicano a decorrere dal trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di entrata in vigore, ad eccezione di quel-
le contenute nell’ articolo 4.

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