D.M. (Min. svil. econ.) 22 novembre 2012
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2/2013 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
3. (Rettifiche agli Allegati 2 e 3 del decreto ministeriale 26 giu-
gno 2009). 1. All’allegato 2, “Schema di procedura semplificata
per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per
la climatizzazione invernale dell’edificio”, di cui al paragrafo 5.2
dell’allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009, al penul-
timo capoverso, la parola “regolazione” è sostituita con “distri-
buzione”.
2. All’allegato 3, “Tabella riepilogativa sull’utilizzo delle meto-
dologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli
edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della
certificazione energetica”, di cui al paragrafo 5.2 dell’allegato
A, del decreto ministeriale 26 giugno 2009, nella nota contras-
segnata con il simbolo (*), in calce alla tabella sono eliminate
le parole da “per le quali il calcolo” a “paragrafo 5.2, punto 3” del
primo capoverso.
4. (Copertura finanziaria). All’attuazione del presente decreto
si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali di-
sponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
II
D.M. (Min. svil. econ.) 22 novembre 2012. Modifica dell’Allega-
to A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 21 del
25 gennaio 2013).
1. (Modifica dell’Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192). 1. L’allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
è sostituito dall’allegato A al presente decreto.
2. (Copertura finanziaria). 1. All’attuazione del presente decre-
to si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali di-
sponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
AL L E G A T O A
(Articolo 2)
Ulteriori definizioni
1. accertamento è l’insieme delle attività di controllo pubbli-
co diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che
il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme
vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. attestato di qualificazione energetica il documento predi-
sposto ed asseverato da un professionista abilitato, non neces-
sariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla
realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di
energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio,
o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammis-
sibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove
non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova co-
struzione. Al di fuori di quanto previsto all’art. 8, comma 2, l’atte-
stato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a
cura dell’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio
della certificazione energetica. A tal fine, l’attestato comprende
anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle pre-
stazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o
dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a
seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi.
L’estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul fronte-
spizio del documento che il medesimo non costituisce attestato
di certificazione energetica dell’edificio, ai sensi del presente de-
creto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo
con riferimento all’edificio medesimo;
3. autorità competente l’autorità responsabile dei controlli,
degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata
dalla legge regionale, come indicato all’ art. 283, comma 1, lette-
ra i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
4. certificazione energetica dell’edificio il complesso delle
operazioni svolte dai soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera
c) per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica e delle
raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energe-
tica dell’edificio;
5. combustione: processo mediante il quale l’energia chimica
contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia
termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o
in energia meccanica in motori endotermici;
6. conduttore di impianto termico: operatore, dotato di ido-
neo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che
esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
7. conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni
necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico,
che non richiedono l’uso di utensili né di strumentazione al di
fuori di quella installata sull’impianto;
8. contratto servizio energia: è un contratto che nell’osservanza
dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del D.L.vo 30
maggio 2008, n. 115, disciplina l’erogazione dei beni e servizi neces-
sari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di tra-
sformazione e di utilizzo dell’energia;
9. controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di
un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore
abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di
eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per
valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
10. diagnosi energetica: elaborato tecnico che individua e
quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo
dei costi-benefici dell’intervento, individua gli interventi per la
riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli
investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell’edifi-
cio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle
scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve
riguardare sia l’edificio che l’impianto;
11. edificio adibito ad uso pubblico è un edificio nel quale si
svolge, in tutto o in parte, l’attività istituzionale di enti pubblici;
12. edificio di proprietà pubblica è un edificio di proprietà
dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti
pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle
attività dell’ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di
abitazione privata;
13. esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto
delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei
consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente, le attività
relative all’impianto termico, come la conduzione, la manuten-
zione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti
d’impianto;
14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizza-
zione invernale è la quantità di energia primaria globalmente
richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti
riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione
continuo;
15. fluido termovettore: fluido mediante il quale l’energia ter-
mica viene trasportata all’interno dell’edificio, fornita al confine
energetico dell’edificio oppure esportata all’esterno;
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