D.M. (Min. econ.) 11 dicembre 2012

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2/2013 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
non locate; l’amministratore, in caso di edif‌ici dotati di impianti
termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario
o l’amministratore delegato in caso di edif‌ici di proprietà di sog-
getti diversi dalle persone f‌isiche;
43. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di
opere che comportano la modif‌ica sostanziale sia dei sistemi di
produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rien-
trano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto
termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la
risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o
parti di edif‌icio, in caso di installazione di un impianto termico
individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato;
44. SCOP: coeff‌iciente di prestazione medio stagionale delle
pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secon-
do la EN 14825 per la climatizzazione invernale;
45. schermature solari esterne sistemi che, applicati al-
l’esterno di una superf‌icie vetrata trasparente permettono una
modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e
ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari;
46. SEER: coeff‌iciente di prestazione medio stagionale delle
macchine frigorifere determinato in condizioni di riferimento
secondo la EN 14825 per la climatizzazione estiva;
47. servizi energetici degli edif‌ici:
a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica
utile agli ambienti dell’edif‌icio per mantenere condizioni pref‌is-
sate di temperatura ed eventualmente, entro limiti pref‌issati, di
umidità relativa;
b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi
igienico-sanitari, di acqua calda a temperatura pref‌issata ai
terminali di erogazione degli edif‌ici;
c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di
energia termica sensibile e latente per mantenere all’interno
degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umi-
dità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli
occupanti;
d) illuminazione: fornitura di luce artif‌iciale quando l’illumi-
nazione naturale risulti insuff‌iciente per gli ambienti interni e
per gli spazi esterni di pertinenza dell’edif‌icio;
48. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione
di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo, di
potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del
generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle
medesime utenze;
49. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di
più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al f‌luido
termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno cli-
matizzato o all’acqua sanitaria, il calore derivante da una o più
delle seguenti modalità:
a) prodotto dalla combustione;
b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di
energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni
naturali quali ad esempio l’energia solare, etc.);
c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualif‌i-
cato a più alta temperatura;
d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito
al f‌luido termovettore;
50. superf‌icie utile è la superf‌icie netta calpestabile dei volu-
mi interessati dalla climatizzazione ove l’altezza sia non minore
di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe re-
lative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell’unità
immobiliare, tale superf‌icie è utilizzata per la determinazione
degli specif‌ici indici di prestazione energetica;
51. temperatura dell’aria in un ambiente: la temperatura
dell’aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma
tecnica UNI 8364-1;
52. terzo responsabile dell’impianto termico: la persona
giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle
normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e
organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessi-
tà degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere
la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo,
della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al
contenimento dei consumi energetici;
53. trasmittanza termica f‌lusso di calore che passa attra-
verso una parete per m2 di superf‌icie della parete e per grado
K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la
temperatur a esterna o del locale contig uo;
54. unità cogenerativa: unità comprendente tutti i disposi-
tivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica
ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto
2011;
55. unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione
con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai
requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
56. unità immobiliare residenziale e assimilata: unità immo-
biliare, a se stante o inserita in un edif‌icio, prevista per l’utilizzo
come civile abitazione, effettivamente usata come tale o sede di
attività professionale (es. studio medico o legale) o commerciale
(es. agenzia di assicurazioni) o associativa (es. sindacato, pa-
tronato).
III
D.M. (Min. econ.) 11 dicembre 2012. Indennizzo Fondo immo-
bili pubblici e Fondo Patrimonio Uno (Gazzetta uff‌iciale Serie
gen. - n. 297 del 21 dicembre 2012).
1. In conseguenza dell’esito delle Verif‌iche sull’an e sul quantum,
gli immobili di cui all’Allegato 1 si considerano non trasferiti, e di
conseguenza dagli allegati al Decreto di Apporto e ai Decreti di
Trasferimento è espunto qualsiasi riferimento agli stessi.
A titolo di indennizzo, ai sensi di quanto previsto dagli Accor-
di di Indennizzo, stipulati in virtù di quanto disposto dai Decreti
Operazione - allegati 2 e 3, il Ministero dell’economia e delle
f‌inanze è tenuto a corrispondere: al Fondo Immobili pubblici, un
importo forfetario pari ad euro 596.857,56; al Fondo Patrimonio
uno, un importo forfetario pari ad euro 6.516.668,00.
Gli importi sono comprensivi delle spese sostenute dai Fon-
di.
2. Con apposito decreto di accertamento del Ministro dell’eco-
nomia e delle f‌inanze è rideterminato l’importo del canone di
locazione annuo complessivo rivalutato da corrispondersi, da
parte dell’Agenzia del demanio al Fondo, ai sensi dell’art. 4 del
decreto-legge n. 351, e la ripartizione del suddetto canone tra i
soggetti assegnatari degli immobili.
3. L’Agenzia del demanio, in persona del suo Direttore, apporta
le dovute integrazioni all’allegato del contratto di locazione con-
tenente la lista degli immobili per tener conto di quanto risultan-
te dalle Verif‌iche e di quanto previsto dall’articolo 2 del presente
decreto, allocando il canone di locazione tra gli immobili conte-
nuti in tale lista.
4. 1. Il Direttore Generale del Tesoro e il Dirigente Generale
della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro sono delegati
a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti
relativi all’operazione di cui al presente decreto.

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