D.M. 10 luglio 2012

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2012
Legislazione
e prassi amministrativa
I
D.M. 10 luglio 2012. Modif‌ica al decreto 1º dicembre 2011, re-
lativo alle misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio,
gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale
di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 (Gaz-
zetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 183 del 7 agosto 2012).
1. 1. La misura del diritto speciale previsto dall’art. 2 della legge
1° novembre 1973, n. 762, con le modif‌iche successive, viene sta-
bilita in euro 0,155/lit. per il gasolio uso autotrazione.
2. La disposizione dell’articolo precedente ha effetto a decor-
rere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente decreto e f‌ino al 31 dicembre 2012.
3. L’Uff‌icio delle Entrate di Tirano è incaricato dell’esecuzio-
ne del presente decreto.
II
Delib. (Consiglio dei Ministri) 20 luglio 2012. Determinazione
dei criteri per il riordino delle province, a norma dell’articolo
17, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 171 del 24 luglio 2012).
1. (Criteri per il riordino delle province). 1. Ai f‌ini dell’attuazione
dell’articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Dispo-
sizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini», tutte le Province delle regioni a statuto or-
dinario esistenti alla data di adozione della presente delibera sono
oggetto di riordino sulla base dei seguenti requisiti minimi:
a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinque-
cento chilometri quadrati;
b) popolazione residente non inferiore a trecentocinquanta-
mila abitanti.
2. Le nuove province risultanti dalla procedura di riordino
devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 1, ferme
restando le deroghe previste dall’articolo 17, comma 2, terzo e
quarto periodo del citato decreto legge n. 95 del 2012.
3. La proposta di riordino delle province tiene conto delle
eventuali iniziative comunali volte a modif‌icare le circoscrizioni
provinciali esistenti alla data di adozione della presente delibe-
ra, fermo restando che il riordino deve essere deliberato sulla
base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione di cui
al comma 1 come esistenti alla medesima data di adozione della
presente delibera.
4. Il riordino di cui all’articolo 17, comma 1, del citato de-
creto legge n. 95 del 2012 non può comportare l’accorpamento di
una o più province esistenti alla data di adozione della presente
delibera con le province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Geno-
va, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria che, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, del medesimo decreto legge e con le
modalità e i tempi ivi indicati, sono soppresse con contestuale
istituzione delle relative Città metropolitane.
5. Le iniziative di riordino delle province stabiliscono le de-
nominazioni delle province esistenti in esito al riordino di cui al
comma 1.
6. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di
comune capoluogo delle singole province il comune già capoluo-
go delle province oggetto di riordino con maggior popolazione
residente.
2. (Ulteriori adempimenti). 1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
del citato decreto legge n. 95 del 2012, la presente deliberazione
è trasmessa al Consiglio delle autonomie locali di ogni Regione a
statuto ordinario o, in mancanza, all’organo regionale di raccordo
tra Regione ed enti locali, per la deliberazione di competenza.
III
D.M. (Min. giust.) 20 luglio 2012, n. 140. Regolamento recante
la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte
di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni
regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi
vertito, con modif‌icazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 195 del 22 agosto 2012).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Ambito di applicazione e regole generali). 1. L’organo giuri-
sdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di
cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti
in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente de-
creto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogica-
mente le disposizioni del presente decreto ai casi non espres-
samente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare
secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo
forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a
qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista
sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo
per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie
alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma
l’organo giurisdizionale può aumentarlo f‌ino al doppio. Quando
l’incarico professionale è conferito a una società tra professioni-
sti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per
la stessa prestazione eseguita da più soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti
incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.
6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’ar-
ticolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte
dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo
di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazio-
ne del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate,
sono vincolanti per la liquidazione stessa.

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