D.L.vo 30 luglio 2012, n. 125

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leg
10/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
TAB E L L A B - Notai
ATTI MOBILIARI (inclusi MOBILI REGISTRATI)
Da € 10.000 a € 200.000
Valore medio : € 105.000,00
Percentuale del valore medio: 0,62%
Forbice: riduzione f‌ino allo 0,350%; aumento f‌ino all’1,790%
Da € 200.001 a € 700.000
Valore medio: 450.000
Percentuale del valore medio: 0,200%
Forbice: riduzione f‌ino allo 0,130; aumento f‌ino allo 0,350%
Da € 700.001 a € 2.500.000
Valore medio: € 1.600.000
Percentuale del valore medio: 0,082%
Forbice: riduzione f‌ino allo 0,049%; aumento f‌ino allo 0,130%
Da 2.500.001 a € 4.500.000
Valore medio: € 3.500.000
Percentuale del valore medio: 0,035%
Forbice: riduzione f‌ino allo 0,028%; aumento f‌ino allo 0,490%
TAB E L L A C - Notai
ATTI SOCIETARI
Da € 25.000 a € 400.000
Valore medio dell’atto: € 212.500
Percentuale del valore medio: 1,4%
Forbice: aumento f‌ino a 6,90%; riduzione f‌ino a 0,86%
Da € 400.001 a € 1.500.000
Valore medio dell’atto: € 950.000
Percentuale del valore medio: 0,47%
Forbice: riduzione f‌ino allo 0,35%; aumento f‌ino allo 0,86%
Da € 1.500.001 a € 5.000.000
Valore medio dell’atto: € 3.250.000
Percentuale del valore medio: 0,16%
Forbice: riduzione f‌ino allo 0,13% ; aumento f‌ino allo 0,35%
(Si omettono le Tavole)
IV
D.L.vo 30 luglio 2012, n. 125. Attuazione della direttiva 2009/126/
CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina duran-
te il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 182 del 6 agosto 2012).
1. (Oggetto). 1. Il presente decreto prevede le norme di attua-
zione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, attraverso la modif‌ica e l’integra-
zione delle disposizioni del Titolo I della Parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modif‌icazioni.
2. (Modif‌iche agli articoli 268 e 277 del decreto legislativo 3 apri-
le 2006, n. 152, e successive modif‌icazioni). 1. All’articolo 268,
portate le seguenti modif‌icazioni:
a) la lettera tt) è sostituita dalla seguente: «tt) impianti di
distribuzione: impianti in cui il carburante viene erogato ai ser-
batoi dei veicoli a motore da impianti di deposito; ai f‌ini dell’ap-
plicazione dell’articolo 277 si considerano esistenti gli impianti
di distribuzione di benzina già costruiti o la cui costruzione ed
il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa
prima del 1° gennaio 2012 e si considerano nuovi gli impianti
di distribuzione di benzina la cui costruzione ed il cui esercizio
sono autorizzati ai sensi della vigente normativa dal 1° gennaio
2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impianti distribu-
zione che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto di una
ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo o riposi-
zionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni;»;
b) dopo la lettera tt) sono inserite le seguenti: «tt bis) distri-
butore: ogni apparecchio f‌inalizzato all’erogazione di benzina; il
distributore degli impianti di distribuzione di benzina deve es-
sere dotato di idonea pompa di erogazione in grado di prelevare
il carburante dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere
collegato a un sistema di pompaggio centralizzato;
tt ter) sistema di recupero dei vapori di benzina: 1) ai f‌ini
dell’articolo 276, l’attrezzatura per il recupero di benzina dai va-
pori durante le operazioni di caricamento presso i terminali; 2)
ai f‌ini dell’articolo 277, l’attrezzatura per il recupero dei vapori di
benzina spostati dal serbatoio del carburante del veicolo durante
il rifornimento presso un impianto di distribuzione;
tt quater) sistema di recupero di fase II: sistema di recupero
dei vapori di benzina che prevede il trasferimento dei vapori di
benzina in un impianto di deposito presso l’impianto di distri-
buzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la
reimmissione in commercio;
tt quinquies) f‌lusso: quantità totale annua di benzina scari-
cata da cisterne mobili di qualsiasi capacità in un impianto di
distribuzione;
c) dopo la lettera uu) è inserita la seguente: «uu bis) vapori
di benzina: composti gassosi che evaporano dalla benzina;»;
d) la lettera zz) è sostituita dalla seguente: «zz) impianto di
deposito: ogni serbatoio f‌isso adibito allo stoccaggio di combusti-
bile; ai f‌ini dell’applicazione dell’articolo 277 si fa riferimento ai
serbatoi f‌issi adibiti allo stoccaggio di benzina presso gli impianti
di distribuzione;».
sostituito dal seguente:
«Art. 277. Recupero di prodotti durante le operazioni di ri-
fornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina - 1.
I distributori degli impianti di distribuzione di benzina devono
essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina
prodotti durante le operazioni di rifornimento.
2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli esi-
stenti soggetti a ristrutturazione completa devono essere equi-
paggiati con sistemi di recupero dei vapori di benzina conformi
ai requisiti previsti, per i sistemi di recupero di fase II, all’alle-
gato VIII alla parte quinta del presente decreto, nonchè essere
sottoposti ai controlli previsti all’allegato VIII medesimo, se:
a) il f‌lusso è superiore a 500 m³/ anno;
b) il f‌lusso è superiore a 100 m³/ anno e sono situati in edif‌ici
utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di
lavoro.
3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi
un f‌lusso superiore a 3.000 mc all’anno, i sistemi di recupero de-
vono rispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti di eff‌icienza
e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase
II dall’allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.
4. Negli impianti di distribuzione di benzina esistenti, di cui ai
commi 2 e 3, i sistemi di recupero devono rispettare, f‌ino alla ri-
strutturazione completa o f‌ino all’adeguamento previsto al comma
3, i requisiti di eff‌icienza e gli obblighi di controllo previsti all’al-
legato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di
recupero diversi da quelli di fase II. È fatta comunque salva, presso
tali impianti, la possibilità di rispettare i requisiti di eff‌icienza e gli
obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II.

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