LEGGE 13 febbraio 2006, n. 76 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno della Thailandia, con Annesso, fatto a Roma il 22 settembre 2004.

    Art. 2.

    Ordine di esecuzione

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso.

    Art. 3.

    Copertura finanziaria

  3. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 377.640 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 388.850 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4.

    Entrata in vigore

  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006

    CIAMPI

    Berlusconi, Presidente del Consiglio

    dei Ministri

    Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 6067):

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il

    13 settembre 2005.

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede

    referente, il 5 ottobre 2005 con pareri delle commissioni

    I, V, VII, X e XII.

    Esaminato dalla III commissione il 19 ottobre, 17

    novembre e 1° dicembre 2005.

    Esaminato in aula il 20 dicembre 2005 e approvato il 22

    dicembre 2005.

    Senato della Repubblica (atto n. 3705):

    Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede

    referente, il 10 gennaio 2006 con pareri delle commissioni

    1. , 5ª, 7ª e 10ª.

    Relazione presentata il 30 gennaio 2006 (atto n. 3705/A

    - sen. Provera).

    Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 24 gennaio 2006.

    Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.

    ACCORDO

    COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

    E

    IL GOVERNO DEL REGNO DELLA THAILANDIA

    Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno della Thailandia, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti"; RICONOSCENDO che la cooperazione nei campi della cultura, della scienza e della tecnologia aiutera' a rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi; DESIDEROSI di promuovere reciproche conoscenza e comprensione attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici; HANNO convenuto quanto segue:

    Articolo 1 II presente Accordo ha lo scopo di sviluppare attivita' che migliorino una reciproca conoscenza, promuovano i rispettivi patrimoni culturali' delle Parti Contraenti, rafforzino una cooperazione culturale, scientifica e tecnologica in settori di mutuo interesse, su basi prioritarie e di reciprocita', in accordo con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Le Parti Contraenti riconoscono che gli scambi culturali e l'arricchimento sostengono la promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani.

    Articolo 2 Le Parti Contraenti promuoveranno di comune accordo progetti multilaterali, che potrebbero essere inseriti nell'ambito dei programmi di organismi multilaterali di cui le Parti Contraenti sono membri, nei campi della cultura, della scienza e della tecnologia.

    Articolo 3 Le Parti Contraenti incoraggeranno, nei limiti della legislazione e della normativa vigenti, quelle iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua propria nel territorio dell'altra Parte Contraente. A tale fine le Parti Contraenti promuoveranno lo studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte Contraente nelle rispettive istituzioni accademiche e di istruzione secondaria, con tutti i mezzi...

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