DECRETO 26 agosto 2011 - Riconoscimento, alla sig.ra Cucciari Michela, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di avvocato. (11A12091)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Cucciari Michela, nata il 29 maggio 1978 a Roma, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Cucciari e' in possesso del titolo accademico ottenuto in data 26 settembre 2003 in Italia presso la Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 20 gennaio 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Ritenuto che anche i certificati relativi alla frequenza di corsi di vario tipo indetti in Italia non possono essere tenuti in considerazione ai fini di una diminuzione della misura compensativa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello...

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