LEGGE 29 dicembre 2004, n. 323 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002.

    Art. 2.

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

    Art. 3.

  3. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 22.760 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ´Fondo specialeª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Art. 4.

  5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 29 dicembre 2004

    CIAMPI

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4561):

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 15 dicembre 2003; Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 gennaio 2004, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X; Esaminato dalla III commissione il 3 febbraio 2004 e il 10 marzo 2004; Esaminato in aula il 5 luglio 2004 e approvato il 6 luglio 2004.

    Senato della Repubblica (atto n. 3030)

    Assegnato alla 3™'commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 luglio 2004 con pareri delle commissioni 1™, 2™, 5™ e 6™; Esaminato dalla 3™ commissione il 19 ottobre 2004 e il 3 novembre 2004; Relazione scritta presentata il 9 novembre 2004 (atto n. 3030-A relatore sen. Pellicini); Esaminato in aula e approvato il 16 novembre 2004.

Allegato

ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, di seguito denominati Parti Contraenti; Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, fiscali, commerciali, sociali, culturali, industriali ed agricoli; Convinti che la lotta contro tali infrazioni puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni Doganali; Considerando che e' importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la corretta adozione di misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sul rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica; Considerando il bisogno di agevolare gli scambi commerciali regolari; Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione; Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue

Capitolo I Definizioni

Art. 1.

Ai fini del presente Accordo si intende per

  1. ´legislazione doganaleª, l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabile dalle due Amministrazioni Doganali e relative

    1. all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, ivi compresi i mezzi di' pagamento; 2. alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione; 3. alle misure di divieto, restrizione e controllo, compresa la normativa di controllo sugli scambi; 4. alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; b) ´Amministrazioni Doganaliª, l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana e il Ministero delle finanze - Direzione Dogane per la Repubblica di Croazia, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a) del presente Accordo; c) ´infrazione doganaleª, ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale; d) ´diritti e tasse all'importazione e all'esportazioneª, i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni varie, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione europea; e) ´personaª, ogni persona fisica o giuridica; f) ´dati personaliª, ogni informazione riferita ad un individuo identificato o identificabile; g) ´stupefacenti e sostanze psicotropeª tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelli di cui agli Allegati alla citata Convenzione; h) ´consegna controllataª, il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna delle Parti Contraenti di merci di cui si sappia o si sospetti essere oggetto di traffico illecito, sotto il controllo delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti allo scopo di identificare persone coinvolte in infrazioni.

      Capitolo II Campo di applicazione dell'Accordo

      Art. 2.

    2. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.

    3. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legali ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

    4. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere da parte di alcun soggetto privato il diritto di ottenere...

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