DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2010, n. 277 - Regolamento recante criteri e modalita'' per la concessione dei contributi di cui all''articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. (11G0103)

Capo I

Disposizioni comuni

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le conclusioni adottate dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 che hanno ribadito l'importanza della conciliazione tra vita professionale e vita familiare, in vista del raggiungimento degli obiettivi strategici in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei principi di pari opportunita';

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 recante "Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'", come modificato dall'articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, che rinvia ad un successivo decreto per la definizione dei nuovi criteri e modalita' per la concessione dei contributi ivi previsti;

Visto l'articolo 1, comma 19 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri", che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le altre, le competenze statali in materia di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 1, comma 14, lett. b) del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, di delega delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. e);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 che istituisce il Dipartimento per le politiche della famiglia tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" ed in particolare l'articolo 19, che istituisce il Fondo per le politiche della famiglia;

Visto l'articolo 1, commi 1250 e 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"(legge finanziaria 2007);

Visto il decreto del 15 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale ed il Ministro per le pari opportunita', di prima attuazione dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Visto il parere reso dalla Conferenza unificata in data 29 aprile 2010;

Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 maggio e trasmesso in data 9 giugno 2010;

Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 luglio e trasmesso in data 3 agosto 2010;

Visto il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 novembre e trasmesso in data 23 novembre 2010;

Di concerto con il Ministro per le pari opportunita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) legge: la legge 8 marzo 2000, n. 53;

b) ufficio: il Dipartimento per le politiche della famiglia, competente per la gestione del procedimento di cui all'articolo 9 della legge;

c) pubblici registri: i documenti che assolvono ad una funzione di certezza pubblica o legale, ivi compresi il registro delle imprese, il repertorio economico amministrativo, i registri regionali delle fondazioni e delle associazioni e gli albi professionali;

d) azioni positive: le misure dirette a sostenere i soggetti con responsabilita' genitoriali o familiari, attraverso la rimozione degli ostacoli alla realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale in ambito familiare e lavorativo e la promozione della qualita' delle relazioni familiari grazie ad un maggiore equilibrio tra vita privata e vita professionale;

e) reti: partenariati o altri sistemi di partecipazione integrata di soggetti pubblici e privati alla progettazione, realizzazione o finanziamento di azioni positive per la conciliazione tra vita professionale e vita familiare;

f) sostituzione del titolare di impresa, del libero professionista o del lavoratore autonomo: azione con cui il promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere la totalita' delle proprie attivita' lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori o figli disabili, senza pregiudicare l'andamento della propria vita professionale;

g) collaborazione con il titolare di impresa, il libero professionista o il lavoratore autonomo: azione con cui il promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma o dipendente, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere parte delle proprie attivita' lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori o figli disabili, senza pregiudicare l'andamento della propria vita professionale.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Il Consiglio europeo ha tenuto una sessione straordinaria il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona per concordare un nuovo obiettivo strategico per l'Unione al fine di sostenere l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza. In relazione allo sviluppo di una politica attiva dell'occupazione, il Consiglio e la Commissione sono invitati, tra l'altro, a favorire tutti gli aspetti della parita' di opportunita', compresa la riduzione della segregazione occupazionale, rendendo piu' facile conciliare la vita professionale con la vita familiare.

- L'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n.

400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), disciplina i regolamenti ministeriali ed interministeriali.

- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo

2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'), come modificato dall'art. 38 della legge 18 giugno 2009, n.

69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile):

Art. 9. Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2006, n. 248, e' destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilita', sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle citta'.

2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i...

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