DECRETO 4 ottobre 2005 - Attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, concernente criteri, limiti e modalita' per l'attuazione degli interventi relativi al ritiro dell'uva da tavola

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 ottobre 2005 Attuazione dell'articolo 1, comma 2, del

9 settembre 2005, n. 182, concernente criteri, limiti e modalita' per l'attuazione

degli interventi relativi al ritiro dell'uva da tavola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari; Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del predetto decreto, che autorizza l'AGEA ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola oggetto degli accordi previsti dal comma 1 del medesimo art. 1; Considerato che allo stato attuale gli accordi di cui al comma 1, dell'art. 1, del decreto-legge n. 182/2005, sono stati sottoscritti, con le modalita' previste dalla medesima disposizione, dai produttori delle regioni Puglia e Sicilia; Ritenuta la necessita' di definire con urgenza - in considerazione dello stato avanzato della campagna dell'uva da tavola - criteri, limiti e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 2, dell'art. 1, del richiamato decreto-legge n. 182/2005, relativi alla acquisizione da parte di AGEA di un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola;

Decreta:

Art. 1.

  1. L'AGEA e' autorizzata, nel limite massimo di 9,6 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 9 settembre 2005, n.

    182, ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola di qualita' sana, leale e mercantile. L'uva suddetta

    1. e' pagata da AGEA direttamente al produttore al prezzo di 12 euro netti a quintale; b) e' trasformata in succo d'uva da destinare in aiuto alimentare ai Paesi che sono successivamente individuati dal Ministero degli affari esteri.

  2. L'AGEA - entro sette giorni dalla emanazione del presente decreto - provvede alla ripartizione della quantita' di uva da tavola di cui al comma 1, tra le regioni che hanno sottoscritto gli accordi.

    Art. 2.

  3. L'uva da tavola di cui...

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