Gli strumenti a disposizione del creditore del condominio per determinare la quota a carico del singolo condomino: Un vero problema?

AutoreDel Torre Carlo
Pagine22-24
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dott
1/2012 Arch. loc. e cond.
DOTTRINA
GLI STRUMENTI A
DISPOSIZIONE DEL CREDITORE
DEL CONDOMINIO PER
DETERMINARE LA QUOTA
A CARICO DEL SINGOLO
CONDOMINO: UN VERO
PROBLEMA? (*)
di Carlo Del Torre
Solitamente una pronunzia delle Sezioni Unite della
suprema Corte su qualsivoglia argomento o questione,
portava i giudici di merito ad un ovvio e consequenziale
allineamento ai canoni interpretativi adottati e solo dopo
alcuni lustri facevano, eventualmente, capolino delle
interpretazioni in senso, se non opposto, quantomeno
critico.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 9148 del 2008 (1)
invece, anziché portare ad una uniformità delle decisioni
di merito, ha provocato, forse come mai accaduto in prece-
denza, una reazione opposta, con svariate corti territoriali
ed anche alcune Corti d’Appello, che si sono adoperate
quantomeno per limitare il più possibile l’applicabilità del
principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali,
se non addirittura per porsi in aperto e palese contrasto.
Evidentemente, la collocazione delle obbligazioni con-
dominiali nell’ambito della parziarietà ha trovato, come
molti avevano ipotizzato f‌in dall’inizio, grossi problemi ap-
plicativi soprattutto allorquando il creditore del condomi-
nio si accinge ad instaurare una procedura esecutiva.
Secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite, come è
ben noto, dopo aver ottenuto un titolo esecutivo nei con-
fronti del condominio, quindi senza una partecipazione
diretta dei singoli condòmini, il creditore si trova a dover
instaurare un procedimento esecutivo nei confronti dei
singoli partecipanti alla comunione. L’applicazione del
criterio della parziarietà comporta che l’obbligazione può
dirsi sorta in capo ai condòmini solo ed esclusivamente
per la parte di spettanza di ciascuno, cosicché in sede
esecutiva può essere colpito solo il singolo condomino
inadempiente per la sola quota di debito a lui imputabile.
Conseguentemente il creditore che intende procedere
in executivis si ritrova di fronte ad un onere in più e prima
non previsto, ossia verif‌icare quali soggetti partecipanti
alla compagine condominiale aveva adempiuto o meno
alla propria obbligazione in modo da poter colpire solo
e soltanto i condòmini inadempienti. Addirittura è stata
messa in dubbio anche la possibilità di pignorare la cas-
sa condominiale, rectius il conto corrente condominiale,
atteso che, è stato osservato, le somme ivi depositate non
possono imputarsi ad una spesa piuttosto che ad un’altra,
salvo il caso di conto corrente dedicato per una determi-
nata opera.
A fronte di tali nuovi problemi il creditore procedente si
trova così di fronte alla prima necessità di conoscere esat-
tamente i nominativi dei singoli condòmini, le rispettive
carature millesimali ed, in un momento immediatamente
successivo, conoscere se ogni singolo condomino ha adem-
piuto o meno alla obbligazione generatrice del credito.
Il primo di tali problemi ossia conoscere il nominativo
dei singoli condòmini è relativamente semplice da su-
perare, atteso che attraverso visure presso l’Agenzia del
Territorio e soprattutto presso la Conservatoria dei regi-
stri immobiliari è possibile conoscere con certezza le ge-
neralità dei partecipanti al condominio. Più problematico
potrebbe essere rintracciare anche gli indirizzi dei con-
dòmini, potendo essere mutati rispetto a quelli risultanti
presso i Registri Immobiliari, con la necessità di effettuare
ulteriori ricerche anagraf‌iche. Si tratta comunque di oneri
gravosi, ma non impossibili da attuare.
Più problematico potrebbe essere invece, individuare
l’esatta caratura millesimale di ciascun condomino, atte-
so che non è rarissimo imbattersi in situazioni in cui la
suddivisione millesimale di proprietà risulta carente o
comunque imprecisa.
I problemi aumentano oltremodo, allorché il condomi-
nio abbia, oltre alle tabelle millesimali di proprietà, anche
altre tabelle, vuoi di suddivisione delle spese ordinarie,
vuoi di suddivisione di certe spese specif‌iche: si pensi alle
tabelle relative alla suddivisione delle spese di riscalda-
mento, ovvero alla suddivisione di determinate spese an-
che straordinarie, ad esempio ascensore, che spesso sono
allegate al regolamento, ma talvolta sono semplicemente
delle delibere assunte anche decenni addietro, adottate
dal condominio e contenute in un verbale specif‌ico, nella
migliore delle ipotesi, conservato dall’amministratore.
Salvo quindi il caso di regolamenti contrattuali, risul-
tanti dalla conservatoria dei registri immobiliari, l’unico
soggetto che potrebbe fornire dati attendibili al creditore
procedente è l’amministratore, il quale, ricordiamolo, è
comunque mandatario di tutti i condòmini e quindi anche
dei condòmini morosi.
Ci si trova quindi nella curiosa situazione in cui il cre-
ditore si dovrebbe rivolgere al mandatario del debitore per
chiedergli notizie essenziali per far valere il proprio diritto
di credito, situazione questa assolutamente paradossale o
comunque, per dirla con le parole del Tribunale di Trani,
“non conforme al comune svolgimento dei rapporti econo-
mico sociali.” (2).
Quelli supra accennati, non costituirebbero nemmeno
gli unici oneri in capo al terzo creditore del condominio,
atteso che dovrebbe essere anche valutata la natura del
credito per il quale si procede: per quanto attiene le ob-
bligazioni di natura extracontrattuale, ha subito trovato
prevalenza l’applicazione dell’art. 2055 c.c. in materia

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