DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2008, n. 155 - Misure urgenti per garantire la stabilita'' del sistema creditizio e la continuita'' nell''erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell''attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;
Valutata la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la stabilita' del sistema creditizio e la continuita' nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere un programma di interventi per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilita' finanziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.
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Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione puo' essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.
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La sottoscrizione e' effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:
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la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
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l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;
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le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento.
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Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione, sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi...
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