DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2008, n. 155 - Misure urgenti per garantire la stabilita'' del sistema creditizio e la continuita'' nell''erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell''attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;

Valutata la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la stabilita' del sistema creditizio e la continuita' nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere un programma di interventi per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilita' finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione puo' essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.

  2. La sottoscrizione e' effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:

    1. la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

    2. l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;

    3. le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento.

  3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione, sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi...

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