Costituzione di rendita fondiaria perpetua (Art. 1861 c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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Il signor . . . costituisce a favore di . . . che accetta, una rendita perpetua di annui euro . . .

In corrispettivo di tale costituzione di rendita il signor . . . cede al signor . . ., che accetta ed acquista, in piena ed assoluta proprietà i seguenti immobili . . . (Descrizione dei beni con la situazione, natura, dati catastali e almeno tre confini; formalità previste dalla vigente normativa edilizia ed urbanistica).

La rendita è costituita sotto i seguenti patti e condizioni:

@Art. 1 - Pagamento

Il pagamento seguirà a rate semestrali posticipate di euro . . . al domicilio dell'alienante in . . .

@Art. 2 - Decorrenza della rendita

La decorrenza della rendita avrà principio dal . . . La somma costituente la rendita dovrà consegnarsi al creditore nella sua integrità senza alcuna ritenuta.

@Art. 3 - Riscatto della rendita

Il riscatto della rendita non potrà eseguirsi dal debitore durante la vita dell'alienante [oppure: il riscatto della rendita non potrà eseguirsi dal debitore prima di anni 30 dalla sua costituzione. Si può anche aggiungere: il debitore non effettuerà il riscatto senza il preavviso al creditore di mesi . . . ].

Il signor. . . non potrà mai pretendere un riscatto parziale della rendita ma dovrà effettuarlo sempre per la sua totalità.

@Art. 4 - Indivisibilità della rendita

La rendita è dichiarata espressamente indivisibile, di guisa che qualunque sia il numero dei successori, a qualunque titolo, del debitore, essi saranno sempre tenuti in solido al...

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