Sulla costituzione della parte civile di un sindacato autonomo

AutoreFrancesca Re
Pagine349-350

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Esemplare l'ordinanza emessa dalla seconda sezione del Tribunale di Roma in composizione collegiale. La Corte, con una ricca motivazione, ha negato, in via preliminare, la costituzione di parte civile del sindacato autonomo DIRL1 in una vicenda di presunto abuso d'ufficio da parte di un Gruppo di Lavoro istituito dalla Regione Lazio, con lo scopo di svolgere un'attività istruttoria di perequazione del personale dipendente. A tale Gruppo di Lavoro si contesta di aver violato il regolamento attuativo di una legge che disciplina le modalità di calcolo per accedere alla carriera direttiva2. A seguito della promozione al livello dirigenziale di un cospicuo gruppo di funzionari, la DIRL lamentava un'inflazione della classe dirigenziale con una sua conseguente dequalificazione.

Le doglianze della DIRL, secondo il tribunale, non si sono coniugate con l'interpretazione costante dell'art. 74 c.p.p. che, nel consentire l'intervento della parte civile all'interno del processo penale, chiarisce le caratteristiche del danno risarcibile in quella sede: la lesione diretta ed immediata di un diritto soggettivo, con la conseguente implicita esclusione dei c.d. interessi diffusi e generici.

La DIRL, nel suo atto di costituzione, aveva dedotto dei danni (patrimoniali e morali) che sono risultati non eziologicamente riferibili alla condotta degli imputati. Il tribunale, infatti, nell'indagare sull'esistenza di un possibile danno al prestigio e all'immagine della classe dirigenziale, chiarisce come, anche dimostrando una violazione di legge nello svolgimento dell'attività istruttoria da parte del gruppo di lavoro, un aumento del personale non può certo causare un danno al prestigio della categoria dirigenziale.

Occorre notare come la questione preliminare richiedesse un'attenta valutazione soprattutto in relazione al fatto che la costituenda parte civile era rappresentata da un'associazione e non da un singolo oggetto privato. Il presupposto fondamentale affinché la costituzione della parte civile di enti ed associazioni sia legittima è il pregiudizio di una situazione soggettiva propria dell'ente o dell'associazione; e la giurisprudenza aveva già escluso la possibilità per le associazioni di costituirsi parte civile per la protezione di interessi generici3.

La verità è che l'istituto in esame ha una natura eccezionale, perché il processo penale di matrice accusatoria risulta astrattamente incompatibile con l'intervento del privato: in esso invero...

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