La costituzione ed I lumi della ragione a garanzia della simulazione

AutoreFranco Petrolati
Pagine462-463

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@1. L'arresto della Suprema Corte

Con la promuncia in rassegna la Corte di Cassazione 1 ha adottato una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 13, comma 1, legge n. 431 del 1998, pervenendo alla conclusione che non può ritenersi nulla la c.d. controdichiarazione non registrata con la quale, contestualmente al contratto stipulato tra le parti - e registrato - si preveda una misura di canone superiore a quella risultante nel contratto simulato (ovvero, come nella vicenda esaminata, si preveda un corrispettivo a fronte di un simulato contratto a titolo gratuito).

Tale interpretazione, secondo l'elaborata motivazione della sentenza, è imposta dal parametro della ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

Al riguardo si premette che la registrazione, nonostante l'indubbio rilievo attribuito agli adempimenti tributari nel sistema della legge n. 431/98, non è tuttavia requisito di validità del contratto di locazione: l'art. 1, comma 4, richiede ad substantiam la sola forma scritta, sicché un contratto concluso in forma scritta, ma non registrato, è valido e vincolante per le parti.

Ciò posto, l'art. 13, L. cit., testualmente afferma che «è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato» (comma 1) e consente al conduttore «nei casi di nullità di cui al comma 1» di ripetere le somme corrisposte in misura superiore a quelle risultanti «dal contratto scritto e registrato» (comma 2).

Ponendo a confronto le due ipotesi - quella del contratto originario mai registrato, eppur perfettamente valido, e quella del contratto bensì registrato ma integrato da accordo non sottoposto all'ufficio del registro - la Suprema Corte ne trae la convinzione che non si potrebbe ragionevolmente «sanzionare con la nullità la meno grave ipotesi della sottrazione all'impostazione fiscale di una parte soltanto del corrispettivo (quella eccedente il canone risultante dal contratto scritto e registrato)».

La ragione della nullità disposta dal comma 1 dell'art. 13 è, piuttosto, connessa alla mera esigenza di salvaguardare l'invariabilità del canone fissato nel contratto originario per tutto il tempo della durata del rapporto stabilita dalla legge: è nullo, quindi, solo l'accordo successivo alla stipulazione del contratto, se volto ad incrementare il corrispettivo risultante dalla scrittura originaria già sottoposta a registrazione.

La controdichiarazione contestuale, invece, benché non registrata, resta valida ed efficace tra le parti, secondo la disciplina codicistica della simulazione, salvo l'onere di provvedere al tardivo pagamento...

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