LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62 - Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Coming into Force18 Marzo 1953
Enactment Date10 Febbraio 1953
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1953/03/03/053U0062/CONSOLIDATED/20170620
Published date03 Marzo 1953
Official Gazette PublicationGU n.52 del 03-03-1953
TITOLO I Statuti regionali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica panno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Contenuto dello Statuto regionale)

Lo Statuto regionale deve contenere norme:

  1. sulla organizzazione degli uffici regionali e sul funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale;

  2. sui rapporti fra Consiglio, Giunta e Presidente regionale;

  3. sulla delega di funzioni amministrative della Regione a Province, a Comuni e ad altri Enti locali per oggetto definito e per tempo determinato;

  4. sulla eventuale istituzione di circondari;

  5. sullo stato giuridico ed economico degli impiegati della Regione;

  6. sui termini e sulle modalita' della pubblicazione degli atti degli organi regionali.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1084

Art 2.

(Iniziativa delle leggi regionali)

Lo Statuto regionale deve contenere norme sulla iniziativa delle leggi regionali.

L'iniziativa spetta alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio regionale, ai Consigli comunali, in numero non inferiore a 5, e ai Consigli provinciali.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi regionali mediante presentazione di un progetto redatto in articoli.

Lo Statuto regionale determina il numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali politiche della Regione, necessario per la presentazione del progetto. In ogni caso esso non puo' essere inferiore a 3000 ne' superiore a 15.000.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1084

Art 3.

(Referendum abrogativo di leggi regionali)

Lo Statuto regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo di leggi regionali, con le limitazioni e le modalita' stabilite per il referendum abrogagativo delle leggi dello Stato, salvo per il numero dei richiedenti, che non deve essere inferiore ad un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta di referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1084

Art 4.

(Referendum abrogativo di regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali)

Lo Statuto regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo di regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, con le limitazioni e le modalita' di cui all'articolo precedente.

E' escluso il referendum abrogativo per norme regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative e per provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1084

Art 5.

(Procedura per la revisione e l'abrogazione delle norme statutarie)

Lo Statuto regionale deve contenere norme sulla revisione delle disposizioni statutarie e sulla loro abrogazione.

L'iniziativa per la revisione o l'abrogazione si esercita a norma dell'art. 2.

Nessuna iniziativa per la revisione o la abrogazione dello Statuto puo' prendersi se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica. Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio regionale non puo' essere rinnovata se non sia decorso un anno dalla rielezione.

La revisione o l'abrogazione dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto regionale non e' valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1084

Art 6.

(Approvazione dello Statuto regionale)

Il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello Statuto deliberato dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento.

Il Parlamento, ove riscontri nello Statuto disposizioni contrarie alle leggi o ai principi generali dell'ordinamento dello Stato o in contrasto con l'interesse dello Stato o di altre Regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale.

Il rifiuto e' comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari. Il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione deve deliberare il nuovo Statuto.

Le stesse norme si applicano anche per parziali modifiche dello Statuto.

Art 6.

(Approvazione dello Statuto regionale)

Il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello Statuto deliberato dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni al Parlamento.

Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non sia in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale.

Il rifiuto e' comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari. Il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione deve deliberare il nuovo Statuto.

Le stesse norme si applicano anche per parziali modifiche dello Statuto.

Art 7.

(Pubblicazione dello Statuto regionale)

Lo Statuto della Regione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di approvazione e del testo integrale dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La legge di approvazione e il testo integrale dello Statuto sono pubblicati altresi' nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1970, N. 1084

TITOLO II Potesta' normativa della Regione
Art 8.

(Potesta' legislativa della Regione)

La regione esercita la potesta' legislativa sulle materie e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del proprio Statuto.

Art 9.

(Condizioni per l'esercizio della potesta' legislativa da parte della Regione)

Il Consiglio regionale non puo' deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'art. 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale.

In materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne, il Consiglio puo' emettere leggi nei limiti dell'art. 117 della Costituzione anche prima della emanazione delle leggi della Repubblica previste nel comma precedente.

Art 9.

(Condizioni per l'esercizio della potesta' legislativa da parte della Regione)

((L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti.

Le Regioni esercitano la predetta funzione legislativa ad emanazione avvenuta dei corrispondenti decreti previsti dal primo comma dell'articolo 17 della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, o comunque dopo un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge. Entro lo stesso biennio, in attuazione della IX disposizione transitoria della Costituzione, la Repubblica adegua la propria legislazione alle competenze legislative attribuite alle Regioni)).

Art 10.

(Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica)

Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma...

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