La costituzione dell’ente nel procedimento penale

AutoreAntonio Caminiti; Alessandro D’Addea
Pagine499-501

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Il tema della costituzione dell’ente nel procedimento penale ai sensi del Testo Unico 231/2001 presenta ancora oggi questioni di rilevante attualità, pur essendo ormai trascorsi quasi dieci anni dall’introduzione della suindicata normativa nel nostro ordinamento.

Norma di riferimento è l’articolo 39 del Decreto Legislativo 231/2001: suddiviso in quattro commi, l’articolo 39 detta le regole essenziali affinché l’ente possa validamente costituirsi, garantendo così, da un lato, il rispetto del principio del “simultaneus processus” che permea l’intera normativa sulla responsabilità penale-amministrativa dell’ente, dall’altro il diritto di difesa dell’ente stesso sin dall’inizio del procedimento penale.

Il primo comma dell’articolo 39 individua nel “rappresentante legale” il soggetto mediante il quale l’ente partecipa al procedimento, fatta salva un’eventuale incompatibilità, prevista ex lege, laddove lo stesso sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo contestato all’ente medesimo.

D’altra parte codesta ipotesi è tutto fuorché improbabile; in ragione di ciò, allorquando si presenti questo “potenziale conflitto di interessi”, per il quale, come vedremo, la normativa ha costituito una vera e propria presunzione “iuris et de iure”, la società si troverà dinanzi ad una molteplicità di alternative: potrà evitare di costituirsi nel procedimento, restando contumace, con le conseguenze previste dall’articolo 41, oppure potrà nominare un nuovo rappresentante legale e costituirsi con il medesimo, pienamente legittimato a rappresentare la società nel giudizio, o, infine, decidere di nominare uno specifico rappresentante “ad litem”, teoricamente eleggibile anche fra soggetti estranei all’assetto societario, munito dei necessari poteri per essere parte nel procedimento penale.

Si noti, prima di passare all’esame delle modalità procedurali attraverso le quali l’ente potrà costituirsi nel giudizio, come la tematica del “conflitto di interessi” possa inerire anche la figura del difensore, giacchè l’avvocato dell’indagato/imputato potrebbe entrare in una posizione conflittuale qualora decidesse di prestare la propria assistenza anche all’ente coinvolto nel procedimento e con una linea difensiva contraria, opposta a quella dell’indagato nel reato presupposto.

L’ente che intenda partecipare al procedimento penale dovrà costituirsi ottemperando al dettato del comma secondo dell’articolo 39: gioverà da subito sottolineare che, pur con le opportune modifiche, la scelta del legislatore è ricaduta su un modello tecnicamente molto simile a quello dettato per i soggetti eventuali del processo penale, quali la parte civile ed il responsabile civile.

Si rende, pertanto, necessario per l’ente depositare una dichiarazione nella cancelleria dell’Autorità procedente, la quale contenga al suo interno la denominazione dell’ente, generalità del legale rappresentante, dati del difensore e sua procura, sottoscrizione dello stesso nonché elezione del domicilio ai fini delle notifiche nel corso del procedimento.

La norma configura un onere in capo alla persona giuridica di depositare la dichiarazione, di cui si discute, al fine di esercitare il proprio diritto di difesa nel procedimento in essere: è, altresì, nitido...

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