DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1973, n. 478 - Costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma

Coming into Force31 Agosto 1973
Published date16 Agosto 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/08/16/073U0478/CONSOLIDATED/20161007
Enactment Date30 Giugno 1973
Official Gazette PublicationGU n.211 del 16-08-1973
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, Decreta:

Art 1.

E' costituito, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e patrimoniale, con sede in Roma.

L'istituto, sulla base delle direttive ed in relazione alle richieste formulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvede:

  1. all'approntamento di studi, ricerche e dati necessari per la programmazione nazionale e il coordinamento del settore, ivi compreso lo studio delle professioni e dei mutamenti della struttura professionale, anche in relazione alle funzioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

  2. a studi e previsioni concernenti i fabbisogni di formazione professionale;

  3. a formulare proposte per la predisposizione e l'assistenza tecnica di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale quando sopravvengano ipotesi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonche' di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, o quando trattasi di attivita' artistiche o di alla specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito di una singola regione;

  4. a formulare proposte per lo svolgimento di corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di formazione professionale dei lavoratori, ivi compresa la sperimentazione di iniziative pilota;

  5. a svolgere, presso sedi opportunamente prescelte, corsi di cui alla precedente lettera d) che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dopo aver sentito le regioni interessate, abbia direttamente promosso o, su proposta dell'istituto, autorizzato;

  6. ad operare, previa approvazione delle relative proposte da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'assistenza tecnica alle regioni che ne facciano richiesta al Ministero stesso;

  7. ad ogni altra attivita' di studio e di ricerca affidatagli dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art 1.

E' costituito, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e patrimoniale, con sede in Roma.

L'istituto, sulla base delle direttive ed in relazione alle richieste formulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvede:

  1. all'approntamento di studi, ricerche e dati necessari per la programmazione nazionale e il coordinamento del settore, ivi compreso lo studio delle professioni e dei mutamenti della struttura professionale, anche in relazione alle funzioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

  2. a studi e previsioni concernenti i fabbisogni di formazione professionale;

  3. a formulare proposte per la predisposizione e l'assistenza tecnica di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale quando sopravvengano ipotesi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonche' di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, o quando trattasi di attivita' artistiche o di alla specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito di una singola regione;

  4. a formulare proposte per lo svolgimento di corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di formazione professionale dei lavoratori, ivi compresa la sperimentazione di iniziative pilota;

  5. a svolgere, presso sedi opportunamente prescelte, corsi di cui alla precedente lettera d) che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dopo aver sentito le regioni interessate, abbia direttamente promosso o, su proposta dell'istituto, autorizzato;

  6. ad operare, previa approvazione delle relative proposte da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'assistenza tecnica alle regioni che ne facciano richiesta al Ministero stesso;

  7. ad ogni altra attivita' di studio e di ricerca affidatagli dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2

Art 2.

Sino organi dell'istituto:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato esecutivo:

4) il collegio dei revisori.

Art 3.

Il presidente dell'istituto e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica quattro anni e non puo' essere confermato per piu' di una volta.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto ed esercita le seguenti funzioni:

  1. firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'istituto;

  2. convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo;

  3. determina gli argomenti da sottoporre agli organi predetti, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila...

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